Diritto di abitazione per il convivente more uxorio - Avvocato Pedrazzoli

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Diritto di Abitazione per il Convivente More Uxorio

La legge 20 maggio 2016, n. 76, ha introdotto significative novità riguardanti i diritti successori, estendendo la tutela già prevista per il coniuge superstite anche alla parte superstite dell'unione civile e al convivente di fatto. La normativa riconosce che, similmente al coniuge, l'unito civilmente è considerato legittimario nella successione del de cuius, potendo concorrere con figli o ascendenti del defunto alla quota di successione.

Per quanto riguarda i conviventi di fatto, la legge stabilisce un diritto temporaneo di abitazione sulla casa di comune residenza, con durata variabile a seconda della presenza di figli minori o disabili. Questo diritto si estingue in caso di nuove unioni o convivenze da parte del convivente superstite.

La legge crea quindi una similitudine tra il diritto di abitazione della parte superstite dell'unione civile e quello previsto per il coniuge, configurandolo come un legato ex lege. Ciò nonostante, la Corte Costituzionale aveva precedentemente sottolineato che i diritti di abitazione e d'uso non erano automaticamente estesi ai conviventi more uxorio, poiché legati alla qualità di legittimario.

Nonostante l'introduzione di queste novità, la legge non attribuisce diritti successori pieni ai semplici conviventi more uxorio, limitandosi a riconoscere, in certi casi, un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, sulla base dei principi di buona fede e correttezza.

In conclusione, la normativa del 2016 segna un passo avanti nell'equiparazione dei diritti successori tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto, pur mantenendo distinzioni specifiche, soprattutto in assenza di riconoscimenti formali dell'unione secondo le disposizioni vigenti.

Un caso pratico
In Italia, la questione del diritto di abitazione per il convivente more uxorio è oggetto di un'importante interpretazione legale, che trae origine dalla legge n. 76 del 2016. Questa materia, spesso complessa, riguarda situazioni in cui una persona, al decesso del proprio partner convivente senza vincoli formali di matrimonio, si trova a rivendicare il diritto di continuare a vivere nell'abitazione comune.

Il Caso in Esame

Prendiamo in esempio un caso recente: un individuo, erede insieme alla sorella del fratello defunto, si trova di fronte alla questione del diritto di abitazione della convivente del defunto, con cui ha condiviso la vita dal 2008 senza un legame formale di matrimonio. Nonostante la residenza anagrafica della convivente fosse in un comune diverso, la sua effettiva residenza era stata presso l'abitazione del defunto.

Interrogativi Legali

L'interrogativo principale riguarda la possibilità di riconoscere il diritto di abitazione alla convivente more uxorio, anche in assenza di una residenza anagrafica comune. Inoltre, si valuta la fattibilità di includere la convivente nella dichiarazione di successione del defunto come titolare del diritto di abitazione.

Soluzione Interpretativa

Si ritiene che la residenza anagrafica non sia un requisito costitutivo, ma piuttosto probatorio del diritto di abitazione. La prova della convivenza può essere fornita attraverso vari mezzi, come bollette delle utenze o una dichiarazione degli eredi. L'inclusione del diritto di abitazione nella dichiarazione di successione potrebbe comportare vantaggi fiscali per gli eredi, evitando procedure burocratiche complesse.

Parere Legale e Sentenze Rilevanti

La legge n. 76 del 2016 fornisce chiarimenti cruciali. Si stabilisce che il convivente more uxorio ha un diritto personale di godimento sull'immobile, riconducibile alla comunanza di vita. Tale diritto non trasforma il convivente in legatario, ma gli assicura una tutela abitativa temporanea.

Conclusione
La materia, sebbene intricata, presenta possibilità di tutela per i conviventi more uxorio. È essenziale, tuttavia, valutare ogni caso specifico alla luce delle normative vigenti e della giurisprudenza pertinente.



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