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Impugnazione della rinunzia all'eredità: prescrizione
Avvocato Pedrazzoli
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Venerdì 01 Set 2023 ·  1:30
Tags: impugnazionedellarinunziaall'ereditàprescrizionedeldirittodiaccettare

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/08/2023, n. 25347

In tema di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.

COMMENTO

L'Ordinanza n. 25347 del 28/08/2023 della Corte di Cassazione offre un interessante approfondimento su un aspetto piuttosto specifico del diritto ereditario: l'impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori.
L'ordinanza stabilisce che l'azione ex art. 524 c.c. per impugnare la rinunzia all'eredità è ammissibile solo in circostanze ben definite. In particolare, i creditori devono aver precedentemente richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro cui il chiamato all'eredità debba dichiarare se intende accettarla o rinunciarvi. Inoltre, l'azione è possibile solo se il diritto di accettare l'eredità non è già decaduto per prescrizione, come previsto dall'art. 480 c.c.
Questo chiarimento giurisprudenziale mette in luce la necessità per i creditori di agire proattivamente e nel rispetto di specifici termini e condizioni se vogliono contestare efficacemente la rinunzia all'eredità. È una decisione che aggiunge un ulteriore livello di complessità al già intricato panorama del diritto ereditario italiano, ma che fornisce anche maggior certezza giuridica sia per i creditori che per gli eredi potenziali.



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