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La disciplina dei diritti di abitazione di uso in favore del coniuge superstite

La disciplina che regola i diritti di abitazione e d'uso rispecchia la loro natura inalienabile e ne limita la durata alla vita del titolare. Questi diritti sono generalmente retti dalle disposizioni degli articoli 1021 e seguenti del codice civile, indicando che non possono essere oggetto di cessione o locazione, altrimenti tali accordi sarebbero considerati nulli.

Nonostante ciò, si nota una certa flessibilità nella giurisprudenza, che ammette la possibilità di derogare alla norma dell'articolo 1024 a tutela del nudo proprietario, purché vi sia il consenso degli eredi o del legatario della nuda proprietà dell'immobile. Questo aspetto evidenzia un'eccezione alla regola generale, permettendo al coniuge di perfezionare accordi altrimenti vietati dalla norma.

Inoltre, la legislazione specifica, come quella relativa ai "masi chiusi" della Provincia di Bolzano, introduce ulteriori peculiarità. Questa normativa cerca di preservare l'indivisibilità dei masi chiusi, assicurando al coniuge non assuntore del maso un adeguato mantenimento, con l'obbligo di considerare la gestione razionale del maso e le necessità della famiglia che lo gestisce. Questo diritto di mantenimento non sussiste se il coniuge è in grado di provvedere a sé stesso con propri mezzi.

Il diritto di abitazione e l'uso dei mobili della residenza familiare devono essere esercitati in maniera tale da non pregiudicare la conduzione del maso. In caso di disaccordo, spetterà al giudice stabilire l'applicazione pratica di tali diritti.

Si sottolinea, infine, che per quanto riguarda l'IMU su immobili ereditati, il tributo è dovuto dal coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, secondo quanto previsto dall'articolo 540, a prescindere dalla sua residenza anagrafica. Ciò riflette l'intenzione di garantire al coniuge superstite la conservazione delle condizioni di vita familiari preesistenti, senza che la residenza anagrafica influisca sulla questione.

Queste considerazioni mettono in luce la specificità dei diritti di abitazione e d'uso, che, pur inserendosi nel quadro generale del diritto civile, richiedono un'analisi caso per caso per applicare le norme generali in modo analogico, data la loro natura sui generis.
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