Il rapporto tra l’azione di riduzione e la collazione
Dopo aver trattato sia dell’azione di riduzione che della collazione possiamo ora verificare quali siano le differenze tra loro.
La prima è diretta a risolvere un problema legato alla violazione della quota di riserva ed a reintegrare la stessa mentre la seconda non presuppone una violazione della quota di riserva e, quindi, può essere esperita anche in assenza di ogni e qualsiasi lesione di quota di riserva.
Si tratta, quindi, di due azioni distinte che, qualora ne ricorrano i presupposti possono essere esperite entrambe. Generalmente in questo caso viene esperita prima l’azione di riduzione e successivamente quella di collazione e divisione.
Si pensi al caso di colui il quale è stato pretermesso dall’eredità. Come abbiamo visto egli non è erede fino a quando non esperisce vittoriosamente l’azione di riduzione. La prima e più logica conseguenza di ciò è quella che fino a tale momento non potrà essere considerato certamente coerede e parte di una comunione ereditaria essendogli preclusa la possibilità di proporre azione diretta alla collazione e divisione che potrà essere, invece, proposta in un tempo successivo.
Venendo al raffronto dei termini di prescrizione si può dire che mentre il termine per esperire l’azione di riduzione sia decennale quello per agire per la collazione e per la divisione non sussiste essendo un’azione imprescrittibile.