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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Le spese del giudizio di divisione ereditaria

Il giudizio di divisione presenta una peculiarità che ne rende atipico il regime delle spese: manca una parte vittoriosa e una soccombente nel senso ordinario, perché il processo tende a realizzare un interesse comune a tutti i condividenti. Da qui l'affermarsi del criterio delle spese a carico della massa, temperato però dal principio di soccombenza per gli oneri generati da iniziative ingiustificate o resistenze infondate.

Il quadro normativo: una disciplina non espressa

Le disposizioni processuali non dettano un regime specifico delle spese per il giudizio di divisione. L'unica previsione dedicata è quella dell'art. 790 c.p.c., riferita però alle operazioni divisionali svolte davanti al notaio delegato quando non sorgano contestazioni tra i condividenti.

Art. 790 c.p.c. — Operazioni divisionali senza contestazioni

La disposizione regola l'ipotesi in cui le operazioni divisionali si svolgano davanti al notaio delegato e non insorgano contestazioni tra i condividenti, con imputazione degli oneri secondo la logica dell'interesse comune alla divisione.

Fuori da tale ipotesi opera il principio generale dell'art. 91 c.p.c., che tuttavia presuppone una nozione — la soccombenza — di difficile applicazione a un giudizio in cui nessuna parte "perde" in senso tecnico.

Art. 91 c.p.c. — Condanna alle spese

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Il criterio prevalente: l'interesse comune dei condividenti

Poiché lo scioglimento della comunione risponde all'interesse di tutti i partecipanti — ciascuno dei quali ha diritto di non restare vincolato alla comunione — si ritiene generalmente che il processo si svolga nell'interesse collettivo. La conseguenza è la ripartizione proporzionale degli oneri economici sull'intera massa, secondo le quote di ciascun condividente.

Non si tratta di un'applicazione dell'art. 91 c.p.c., ma di un criterio distinto fondato sul beneficio che tutte le parti traggono dalla pronuncia: il vantaggio è comune, comune deve essere il costo.

Il temperamento: iniziative ingiustificate e resistenze infondate

Il criterio dell'interesse comune non copre tutte le spese del giudizio. Restano governate dalla soccombenza quelle generate da condotte processuali che esulano dalla fisiologia del procedimento divisionale.

Iniziative non giustificate

Domande o eccezioni prive di fondamento, che allungano il processo senza contribuire alla formazione del progetto di divisione.

Resistenze infondate

Opposizioni pretestuose alla divisione o al progetto, contestazioni su titoli o quote poi risultate prive di base.

La distinzione ha rilievo strategico: chi contesta la divisione senza fondamento non può contare sul riparto proporzionale, e rischia di sopportare integralmente gli oneri generati dalla propria condotta.

Ripartizione per voci di spesa

Voce di spesaCriterioRatio
Consulenza tecnica d'ufficioA carico della massaStrumentale alla stima dei beni e alla formazione dei lotti: serve a tutti i condividenti
Registrazione della sentenza di primo gradoA carico della massaOnere connesso all'atto che realizza lo scioglimento della comunione
Attività per la formazione del progetto divisionaleA carico della massaAttività fisiologica del giudizio, nell'interesse comune
Spese generate da contestazioni infondateA carico della parte soccombenteNon attengono alla divisione ma alla lite creata dalla parte
Spese di domande accessorie contestateSoccombenza sulla singola domandaRendiconto, collazione contestata, accertamento di titoli

L'orientamento alternativo: la ripartizione secondo l'esito

Accanto al criterio dell'interesse comune si colloca una prospettiva che attribuisce le spese in funzione del risultato finale del giudizio, distinguendo due epiloghi.

Conclusione con accordo

La definizione conciliativa esclude in radice l'applicazione del criterio di soccombenza: le parti hanno composto la lite e non vi è alcuna pronuncia di torto.

Conclusione con sentenza

Si distinguono le spese sostenute per pervenire al progetto di divisione — a carico della massa — da quelle scaturite dalle contese tra le parti, poste a carico del soccombente.

Le due impostazioni convergono, nella sostanza, sullo stesso risultato: separare il costo dell'attività divisionale in senso proprio da quello del contenzioso innestato sulla divisione.

La pronuncia sulle spese e l'ordinanza sul progetto

È riconosciuta la possibilità di una decisione autonoma sulle spese, quando su di esse si formi accordo o contestazione. Rileva in particolare l'ordinanza che dichiara esecutivo il progetto di divisione: per la sua natura decisoria e la sua attitudine a definire il procedimento, si ritiene idonea a regolare complessivamente le spese del processo.

Sul piano operativo, ciò comporta che la domanda sulle spese vada formulata e coltivata anche in vista di quel provvedimento, senza rinviarne la trattazione a un momento successivo.

Cosa significa davvero "spese a carico della massa"

La formula individua un criterio di riparto interno tra i condividenti: le spese gravano su ciascuno in proporzione alla rispettiva quota. Non attribuisce ai difensori alcun diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla divisione, né costituisce una garanzia reale sui beni oggetto del giudizio.

La precisazione ha rilievo pratico quando la massa comprende beni indivisibili o di difficile liquidazione: il difensore che confidasse in una soddisfazione privilegiata sul ricavato non troverebbe fondamento in questa qualificazione.

Domande frequenti

Chi paga le spese del giudizio di divisione?

Di regola gravano sulla massa e si ripartiscono tra i condividenti in proporzione alle quote, perché il giudizio risponde all'interesse comune. Restano a carico del soccombente le spese generate da iniziative ingiustificate o resistenze infondate.

La CTU è a carico di chi ha proposto la domanda?

No. La consulenza tecnica, essendo strumentale alla stima dei beni e alla formazione dei lotti, è funzionale all'interesse di tutti i condividenti ed è posta a carico della massa.

Se il giudizio si chiude con un accordo, chi paga?

La definizione conciliativa esclude l'applicazione del criterio di soccombenza. Le parti possono regolare le spese nell'accordo stesso; in mancanza, opera il riparto proporzionale.

Chi contesta la divisione rischia le spese?

Sì, per le spese generate dalla propria condotta. Opposizioni pretestuose o contestazioni infondate su titoli e quote sono governate dal criterio della soccombenza e non beneficiano del riparto sulla massa.

Il difensore ha un privilegio sulle somme della divisione?

No. L'espressione "spese a carico della massa" indica soltanto il criterio di riparto tra i condividenti e non attribuisce ai difensori alcun diritto di prelazione sul ricavato.

Per l'impostazione di un giudizio di divisione o per la valutazione del rischio economico connesso a una contestazione, lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Il regime delle spese nel giudizio di divisione è oggetto di orientamenti non uniformi e la concreta ripartizione dipende dall'andamento del procedimento, dalle condotte processuali delle parti e dalla valutazione del giudice. Si raccomanda una valutazione professionale del caso specifico.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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