Le spese del giudizio di divisione ereditario
Le disposizioni legislative non specificano direttamente il regime delle spese per il giudizio di divisione, eccezion fatta per l'articolo 790 c.p.c., che si applica alle operazioni divisorie condotte da un notaio senza sorgere di conflitti tra le parti.
Data la natura e lo scopo del processo divisorio, identificare una perdita o vittoria tecnica ai fini della distribuzione delle spese processuali è complesso, pertanto prevale il principio dell'interesse beneficiato dalla decisione giudiziale (articolo 91 c.p.c. e successive interpretazioni).
Si ritiene generalmente che il procedimento avvenga per l'interesse collettivo di tutti i partecipanti alla comunione, portando alla distribuzione proporzionale degli oneri economici sulla totalità dei beni, salvo per le spese derivanti da iniziative non giustificate o resistenze infondate, dove si applica il criterio della soccombenza.
In linea con tale orientamento, le spese per la consulenza tecnica e per la registrazione della sentenza di primo grado vengono imposte sull'intera massa.
Tuttavia, esiste anche la prospettiva di attribuire le spese in funzione del risultato finale del giudizio, distinguendo tra la conclusione tramite accordo, che evita il criterio di soccombenza, e quella mediante sentenza, dove si distinguono le spese per il raggiungimento del progetto di divisione (a carico della massa) da quelle scaturite da contese tra le parti (a carico della parte soccombente).
Si riconosce anche la possibilità di decidere separatamente sulle spese in caso di accordo o contesa su di esse, considerando l'ordinanza che rende esecutivo il progetto di divisione capace di regolare complessivamente le spese del processo, data la sua natura decisionale e definitiva.
Il concetto di "spese a carico della massa" si riferisce alla distribuzione delle spese tra i partecipanti e non implica un diritto di prelazione per i difensori sulle somme ottenute dalla divisione.