Il testamento a bordo di aeromobile
Il testamento redatto a bordo di un aeromobile è disciplinato dall'art. 616 del codice civile, che non detta una regolamentazione autonoma ma rinvia agli articoli dettati per il testamento a bordo di nave. La sostanza dell'istituto va quindi ricostruita per differenza: identica la struttura, tre le variazioni che il legislatore ha ritenuto necessarie per adattarla al trasporto aereo.
In questa guida
La tecnica del rinvio
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano al testamento fatto a bordo di un aeromobile, con le differenze relative al numero dei testimoni, all'autorità competente e alle annotazioni previste per l'aeronavigazione.
Il richiamo agli artt. 611-615 c.c. comporta che tutto ciò che non è espressamente derogato resta identico: la ricezione da parte del comandante, la redazione in doppio originale, la presenza dei testimoni, il percorso di deposito e — soprattutto — il termine trimestrale di efficacia.
Le tre differenze rispetto al testamento a bordo di nave
| Profilo | A bordo di nave | A bordo di aeromobile |
|---|---|---|
| Chi lo riceve | Il comandante della nave | Il comandante dell'aeromobile |
| Numero dei testimoni | Due testimoni | Uno o, quando è possibile, due testimoni |
| Forma | Doppio originale | Doppio originale |
| Sottoscrizioni | Testatore, ricevente, testimoni | Testatore, ricevente, testimoni |
| Annotazione | Giornale di bordo o nautico e ruolo d'equipaggio | Giornale di rotta |
| Autorità competente | Autorità marittima | Autorità aeronautica |
| Efficacia | Tre mesi dallo sbarco | Tre mesi dallo sbarco |
| Deposito finale | Archivio ministeriale e archivio notarile | Archivio ministeriale e archivio notarile |
La possibilità di procedere con un solo testimone, quando non sia possibile reperirne due, è la vera concessione della norma. Tiene conto della realtà dell'aeronavigazione: equipaggi ridotti, spazi limitati, situazioni in cui il coinvolgimento di più persone non è materialmente praticabile.
Il testo va inteso come preferenza per i due testimoni, con ripiego sul testimone unico solo ove il secondo non sia reperibile. La circostanza che ha reso impossibile la presenza del secondo testimone dovrebbe risultare dall'atto.
Chi riceve il testamento
Regola generale
Il testamento di chiunque si trovi a bordo — membro dell'equipaggio o passeggero — è ricevuto dal comandante dell'aeromobile.
Testamento del comandante
In applicazione del rinvio, è ricevuto da chi lo segue immediatamente in ordine di servizio: nessuno può ricevere il proprio testamento.
La forma
- Doppio originale, come per il testamento a bordo di nave;
- Presenza di uno o, quando possibile, due testimoni durante la redazione;
- Sottoscrizione del testatore, del comandante che lo riceve e dei testimoni;
- Indicazione della causa se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere.
L'annotazione sul giornale di rotta
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo e della sua ricezione si dà atto sul giornale di rotta, che nell'aeronavigazione svolge la funzione che a bordo delle navi è ripartita tra giornale di bordo e ruolo d'equipaggio.
Il percorso dei due originali
Scalo all'estero con autorità consolare
Il comandante consegna all'autorità consolare uno dei due originali, con copia dell'annotazione effettuata sul giornale di rotta.
Rientro in territorio italiano
Gli originali — o il solo esemplare non depositato durante il viaggio — sono consegnati all'autorità aeronautica locale, con copia dell'annotazione.
Verbale e trasmissione
L'autorità aeronautica o consolare redige verbale della consegna e trasmette verbale e atti al Ministero competente.
Destinazione finale
Un originale è depositato nell'archivio ministeriale; l'altro è trasmesso all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
L'efficacia temporanea
Per effetto del rinvio, anche il testamento redatto a bordo di aeromobile perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie.
Trattandosi di trasporto aereo, quel momento coincide di regola con il primo atterraggio in un aeroporto servito da autorità e servizi ordinari: il termine decorre quindi quasi sempre dalla conclusione del volo.
Se il testatore muore durante il viaggio o entro il termine, il testamento conserva piena efficacia e segue il percorso di deposito descritto sopra.
Il rilievo pratico attuale
Va detto con franchezza: l'ipotesi ha oggi un'applicazione pressoché teorica. La durata dei voli commerciali — anche i più lunghi — rende difficilmente configurabile una situazione in cui redigere testamento a bordo sia l'unica via praticabile, considerato che poche ore dopo il testatore atterrerà in un luogo dove potrà ricorrere alle forme ordinarie.
Dove conserva margine
Voli di lunghissima percorrenza, aeronavigazione non commerciale, situazioni di emergenza in volo, trasporti in aree remote o in condizioni eccezionali.
Il valore residuo della norma
Assicura che nessuna situazione resti priva di una forma testamentaria utilizzabile, completando il quadro dei testamenti speciali.
Domande frequenti
Quanti testimoni servono per il testamento a bordo di aeromobile?
Uno o, quando è possibile, due. È la principale deroga rispetto al testamento a bordo di nave, che ne richiede sempre due, e tiene conto delle condizioni dell'aeronavigazione.
Chi può riceverlo?
Il comandante dell'aeromobile. Il testamento del comandante è ricevuto da chi lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Dove viene annotato?
Sul giornale di rotta, che nell'aeronavigazione sostituisce il giornale di bordo e il ruolo d'equipaggio previsti per le navi.
Per quanto tempo resta valido?
Tre mesi dallo sbarco del testatore in un luogo dove sia possibile fare testamento nelle forme ordinarie: nel trasporto aereo, di regola, dal primo atterraggio utile.
Serve anche qui il doppio originale?
Sì. Il rinvio alla disciplina del testamento a bordo di nave comporta l'applicazione di tutte le regole non espressamente derogate, compresa la redazione in due originali.
Se dispone di un testamento redatto in forma speciale, o se ne è stato rinvenuto uno tra i documenti di un familiare, la verifica dei termini di efficacia è la prima cosa da fare. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.