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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Il testamento a bordo di aeromobile

Il testamento redatto a bordo di un aeromobile è disciplinato dall'art. 616 del codice civile, che non detta una regolamentazione autonoma ma rinvia agli articoli dettati per il testamento a bordo di nave. La sostanza dell'istituto va quindi ricostruita per differenza: identica la struttura, tre le variazioni che il legislatore ha ritenuto necessarie per adattarla al trasporto aereo.

La tecnica del rinvio

Art. 616 c.c. — Testamento a bordo di aeromobile

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano al testamento fatto a bordo di un aeromobile, con le differenze relative al numero dei testimoni, all'autorità competente e alle annotazioni previste per l'aeronavigazione.

Il richiamo agli artt. 611-615 c.c. comporta che tutto ciò che non è espressamente derogato resta identico: la ricezione da parte del comandante, la redazione in doppio originale, la presenza dei testimoni, il percorso di deposito e — soprattutto — il termine trimestrale di efficacia.

Rientra dunque nella categoria dei testamenti speciali, con la logica che li accomuna: forma agevolata in ragione dell'impossibilità di ricorrere alle vie ordinarie, ed efficacia provvisoria destinata a cessare al ripristino della normalità.

Le tre differenze rispetto al testamento a bordo di nave

ProfiloA bordo di naveA bordo di aeromobile
Chi lo riceveIl comandante della naveIl comandante dell'aeromobile
Numero dei testimoniDue testimoniUno o, quando è possibile, due testimoni
FormaDoppio originaleDoppio originale
SottoscrizioniTestatore, ricevente, testimoniTestatore, ricevente, testimoni
AnnotazioneGiornale di bordo o nautico e ruolo d'equipaggioGiornale di rotta
Autorità competenteAutorità marittimaAutorità aeronautica
EfficaciaTre mesi dallo sbarcoTre mesi dallo sbarco
Deposito finaleArchivio ministeriale e archivio notarileArchivio ministeriale e archivio notarile
La deroga più significativa

La possibilità di procedere con un solo testimone, quando non sia possibile reperirne due, è la vera concessione della norma. Tiene conto della realtà dell'aeronavigazione: equipaggi ridotti, spazi limitati, situazioni in cui il coinvolgimento di più persone non è materialmente praticabile.

Il testo va inteso come preferenza per i due testimoni, con ripiego sul testimone unico solo ove il secondo non sia reperibile. La circostanza che ha reso impossibile la presenza del secondo testimone dovrebbe risultare dall'atto.

Chi riceve il testamento

Regola generale

Il testamento di chiunque si trovi a bordo — membro dell'equipaggio o passeggero — è ricevuto dal comandante dell'aeromobile.

Testamento del comandante

In applicazione del rinvio, è ricevuto da chi lo segue immediatamente in ordine di servizio: nessuno può ricevere il proprio testamento.

Come per la nave, il presupposto è che l'aeromobile sia in viaggio. La sosta a terra, in un aeroporto in cui sia possibile ricorrere alle forme ordinarie, esclude il ricorso alla forma speciale.

La forma

  • Doppio originale, come per il testamento a bordo di nave;
  • Presenza di uno o, quando possibile, due testimoni durante la redazione;
  • Sottoscrizione del testatore, del comandante che lo riceve e dei testimoni;
  • Indicazione della causa se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere.

L'annotazione sul giornale di rotta

Il testamento è conservato tra i documenti di bordo e della sua ricezione si dà atto sul giornale di rotta, che nell'aeronavigazione svolge la funzione che a bordo delle navi è ripartita tra giornale di bordo e ruolo d'equipaggio.

L'annotazione ha valore probatorio: documenta data, luogo e circostanze della ricezione. Sono gli elementi da cui dipendono tanto la validità della forma speciale quanto la decorrenza del termine di efficacia.

Il percorso dei due originali

Scalo all'estero con autorità consolare

Il comandante consegna all'autorità consolare uno dei due originali, con copia dell'annotazione effettuata sul giornale di rotta.

Rientro in territorio italiano

Gli originali — o il solo esemplare non depositato durante il viaggio — sono consegnati all'autorità aeronautica locale, con copia dell'annotazione.

Verbale e trasmissione

L'autorità aeronautica o consolare redige verbale della consegna e trasmette verbale e atti al Ministero competente.

Destinazione finale

Un originale è depositato nell'archivio ministeriale; l'altro è trasmesso all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Le denominazioni ministeriali richiamate dal codice risalgono all'assetto amministrativo dell'epoca e non corrispondono più agli attuali dicasteri: le competenze sono oggi delle amministrazioni subentrate in materia di trasporti e di difesa. Il percorso resta invariato nella sostanza.

L'efficacia temporanea

⚠ Tre mesi dallo sbarco

Per effetto del rinvio, anche il testamento redatto a bordo di aeromobile perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie.

Trattandosi di trasporto aereo, quel momento coincide di regola con il primo atterraggio in un aeroporto servito da autorità e servizi ordinari: il termine decorre quindi quasi sempre dalla conclusione del volo.

Se il testatore muore durante il viaggio o entro il termine, il testamento conserva piena efficacia e segue il percorso di deposito descritto sopra.

Il rilievo pratico attuale

Va detto con franchezza: l'ipotesi ha oggi un'applicazione pressoché teorica. La durata dei voli commerciali — anche i più lunghi — rende difficilmente configurabile una situazione in cui redigere testamento a bordo sia l'unica via praticabile, considerato che poche ore dopo il testatore atterrerà in un luogo dove potrà ricorrere alle forme ordinarie.

Dove conserva margine

Voli di lunghissima percorrenza, aeronavigazione non commerciale, situazioni di emergenza in volo, trasporti in aree remote o in condizioni eccezionali.

Il valore residuo della norma

Assicura che nessuna situazione resti priva di una forma testamentaria utilizzabile, completando il quadro dei testamenti speciali.

Chi si trovasse effettivamente ad avvalersene deve ricordare che il termine di tre mesi decorre dall'atterraggio: la conversione in forma ordinaria va programmata subito, e in quella sede va compiuta la verifica sulla quota disponibile che a bordo non è stata possibile.

Domande frequenti

Quanti testimoni servono per il testamento a bordo di aeromobile?

Uno o, quando è possibile, due. È la principale deroga rispetto al testamento a bordo di nave, che ne richiede sempre due, e tiene conto delle condizioni dell'aeronavigazione.

Chi può riceverlo?

Il comandante dell'aeromobile. Il testamento del comandante è ricevuto da chi lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Dove viene annotato?

Sul giornale di rotta, che nell'aeronavigazione sostituisce il giornale di bordo e il ruolo d'equipaggio previsti per le navi.

Per quanto tempo resta valido?

Tre mesi dallo sbarco del testatore in un luogo dove sia possibile fare testamento nelle forme ordinarie: nel trasporto aereo, di regola, dal primo atterraggio utile.

Serve anche qui il doppio originale?

Sì. Il rinvio alla disciplina del testamento a bordo di nave comporta l'applicazione di tutte le regole non espressamente derogate, compresa la redazione in due originali.

Se dispone di un testamento redatto in forma speciale, o se ne è stato rinvenuto uno tra i documenti di un familiare, la verifica dei termini di efficacia è la prima cosa da fare. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale riferita al caso concreto. L'individuazione del momento rilevante ai fini della decorrenza del termine di efficacia richiede l'esame delle circostanze specifiche: si raccomanda una verifica professionale tempestiva, dato il carattere perentorio del termine.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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