Novità in materia di imposte sulle successioni e donazioni Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139
Introduzione
La disciplina delle imposte indirette (in particolare registro, successioni e donazioni, bollo, ipotecaria e catastale) è stata oggetto di un intervento organico con il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231. Tale intervento mira a razionalizzare l’assetto normativo vigente, semplificare le procedure e ampliare le possibilità di gestione telematica degli adempimenti. Di seguito, esponiamo in modo completo i principali contenuti e le novità che riguardano, in particolare, l’imposta sulle successioni e donazioni e le correlate imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale.
1. Coordinamento e ambito di applicazione
1. Riferimenti normativi
• Il D.Lgs. 139/2024 si innesta principalmente sul Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), sul Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), sulle norme in materia di imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e sul Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).
• Le modifiche aggiornano denominazioni (per esempio “ufficio del registro” diviene “ufficio dell’Agenzia delle Entrate”) e coordinano alcune disposizioni inerenti la tassazione di atti e operazioni già disciplinate, introducendo inoltre specifiche innovazioni relative a trust, patti di famiglia, collazione, autodichiarazioni e autoliquidazione.
2. Finalità del provvedimento
• Razionalizzare: ridurre frammentazioni e sovrapposizioni normative, adeguando il lessico legislativo e le procedure.
• Semplificare: potenziare gli istituti dell’autoliquidazione delle imposte e delle dichiarazioni telematiche, rendere omogenea la riscossione.
• Innovare: disciplinare in maniera chiara i trust e i vincoli di destinazione, adeguandoli a prassi già affermate nella giurisprudenza e nella dottrina.
2. Imposta sulle successioni e donazioni
2.1 Campo di applicazione e liberalità
• Il decreto chiarisce che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica a qualsiasi trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito, sia inter vivos che mortis causa, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da vincoli di destinazione (nuovo art. 4-bis T.U. 346/1990).
• Inserito un riferimento espresso alle donazioni cosiddette “indirette”, cioè quelle che si concretano con atti diversi dalla donazione tipica, purché emergano come liberalità (art. 1, comma 4, T.U.).
2.2 Aliquote, franchigie e disabili gravi
• Coniuge e parenti in linea retta: 4% sul valore eccedente 1.000.000 euro per ciascun beneficiario.
• Fratelli e sorelle: 6% sul valore oltre 100.000 euro.
• Altri parenti fino al quarto grado e affini: 6% senza franchigia.
• Soggetti diversi: 8% senza franchigia.
• Disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3): la franchigia di 1.500.000 euro resta confermata e si applica sia per successioni sia per donazioni.
2.3 Agevolazioni per aziende, rami d’azienda, quote e azioni
• Viene confermata l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il passaggio a coniuge o discendenti di aziende (o rami) e partecipazioni societarie, purché:
1. In caso di aziende, si prosegua l’attività d’impresa per almeno 5 anni.
2. In caso di partecipazioni societarie che consentano il controllo, si mantenga tale controllo per almeno 5 anni.
3. In caso di altre quote, si detenga la titolarità del diritto per almeno 5 anni.
• L’eventuale violazione di questi obblighi comporta la decadenza dal beneficio, il recupero dell’imposta e l’applicazione di sanzioni e interessi.
2.4 Trust e vincoli di destinazione (art. 4-bis T.U.)
• L’imposta sorge solo quando i beni sono effettivamente trasferiti ai beneficiari, determinando un arricchimento reale.
• Opzione per il pagamento anticipato: il disponente (o il trustee, in caso di trust testamentario) può versare l’imposta al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione, scegliendo di tassare in via definitiva i futuri trasferimenti a favore di beneficiari appartenenti alla medesima categoria.
• Regime di correzione: se in un secondo momento subentrano beneficiari di differente grado di parentela, può rendersi necessario un conguaglio o un pagamento integrativo.
2.5 Collazione e determinazione del valore
• Non vengono stravolte le regole sulla collazione ereditaria (artt. 737 ss. c.c.), ma il decreto chiarisce meglio la disciplina per le partecipazioni societarie donate in vita, coordinandola con l’esenzione per il passaggio generazionale delle aziende (art. 3, comma 4-ter T.U. 346/1990).
• Aggiornata la modalità di stima delle quote societarie (art. 2), facendo riferimento anche all’avviamento e alla capacità reddituale futura.
2.6 Autoliquidazione e controlli dell’Agenzia delle Entrate
• La dichiarazione di successione deve essere presentata telematicamente (art. 28 T.U. 346/1990), seguendo i modelli e le istruzioni dell’Agenzia.
• I soggetti obbligati (eredi e legatari, trustee, ecc.) autoliquidano l’imposta in base ai valori e alle passività dichiarati.
• L’ufficio verifica con procedure automatizzate e può notificare un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto nell’avviso, la sanzione è ridotta a un terzo.
2.7 Decorrenza e applicabilità
• Le disposizioni si applicano alle successioni aperte e agli atti di liberalità posti in essere dal 1° gennaio 2025.
• Il decreto è entrato in vigore il 3 ottobre 2024, ma le nuove regole sostanziali sulle franchigie e sui meccanismi di calcolo valgono solo per gli eventi successivi a tale data di decorrenza, con specifiche regole transitorie per rendite e situazioni pregresse.
3. Imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale
3.1 Razionalizzazione dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986)
• Introdotto il meccanismo di autoliquidazione per molti atti da registrare in termine fisso. I soggetti interessati liquidano l’imposta prima (o contestualmente) alla richiesta di registrazione.
• L’Agenzia delle Entrate effettua controlli e può emettere avvisi di liquidazione, correggendo eventuali errori e disallineamenti.
• Aggiornata la disciplina della registrazione degli atti esteri (donazioni formate all’estero a favore di beneficiari residenti), con obbligo di presentare apposita richiesta.
3.2 Nuova tabella per i servizi ipotecari e catastali (T.U. 347/1990)
• Sostituita la precedente Tabella delle tasse ipotecarie con la “Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali”, che stabilisce in modo più chiaro e organico gli importi dovuti per trascrizioni, iscrizioni, annotazioni, ispezioni, certificati, estratti e volture catastali.
• Adeguata la misura dei tributi alle esigenze di coprire i costi di gestione dei servizi, con particolare attenzione alla digitalizzazione delle richieste (ad esempio, importi ridotti per consultazioni telematiche).
3.3 Accesso telematico e aggiornamento delle intestazioni catastali
• Potenziato l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale (art. 7 D.Lgs. 139/2024), consentendo a chiunque di consultare e, a determinate condizioni, ottenere informazioni gratuite e a tariffa agevolata.
• Previste procedure semplificate per la voltura catastale, soprattutto in caso di decesso del titolare di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione), con passaggio automatico per i subentranti (art. 8 D.Lgs. 139/2024).
• Nei territori a sistema tavolare, sono introdotte esenzioni dall’imposta ipotecaria per la cancellazione dei diritti di usufrutto, uso o abitazione iscritti a favore di persone decedute.
4. Imposta di bollo e imposta sostitutiva
4.1 Dichiarazioni integrative e correzione di errori
• Il D.Lgs. 139/2024 consente di presentare dichiarazioni integrative per correggere errori o omissioni (art. 25 D.P.R. 642/1972 modificato), riducendo le sanzioni in caso di ravvedimento.
• Analogo meccanismo di regolarizzazione è previsto per l’imposta sostitutiva (art. 20, D.P.R. 601/1973), con la possibilità di rettificare entro i termini di decadenza stabiliti.
4.2 Coordinamento con la registrazione degli atti
• Per gli atti da registrare in termine fisso, l’imposta di bollo può essere assolta in un’unica soluzione entro lo stesso termine previsto per la registrazione, anche in via telematica.
• Vengono aggiornati i diritti consolari e la disciplina di alcuni atti formati all’estero (esenzioni, modalità di pagamento), in coerenza con la moderna prassi internazionale.
5. Tributi speciali e disposizioni transitorie
5.1 Tributi speciali (D.L. 533/1954)
• Rivista la Tabella A dei “tributi speciali” per i servizi resi dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, sostituendo i vecchi titoli. Si introduce un unico Titolo I, semplificando la struttura e prevedendo esenzioni in caso di servizi prestati con modalità automatizzata.
• Abrogato il Titolo III e adeguati i rimandi all’allegato in cui si elencano i nuovi importi per le operazioni catastali e di pubblicità immobiliare.
5.2 Decorrenza delle nuove norme
• Il D.Lgs. 139/2024 entra in vigore il 3 ottobre 2024, ma in molti casi la reale efficacia operativa per i contribuenti è fissata al 1° gennaio 2025 (ad esempio per successioni e donazioni, per i nuovi coefficienti di calcolo in caso di rendite vitalizie, ecc.).
• Alcune disposizioni (come quelle sui tributi speciali) richiederanno ulteriori decreti attuativi o provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per entrare pienamente a regime.
6. Conclusioni
Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 rappresenta un intervento di ampia portata, teso a:
1. Rendere più uniforme e “digitale” la gestione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, bollo, ipotecarie e catastali.
2. Chiarire il trattamento fiscale dei trust e dei vincoli di destinazione, stabilendo quando sorge effettivamente l’obbligo d’imposta e consentendo, in taluni casi, una tassazione anticipata.
3. Salvaguardare le principali agevolazioni esistenti per il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie, confermando l’esenzione dall’imposta ma rafforzando i vincoli temporali per evitare abusi.
4. Potenziare l’autoliquidazione come metodo privilegiato per il versamento, con successivi controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò accorcia i tempi di incasso per l’Erario e riduce i passaggi burocratici per i contribuenti.
Per chi dovrà affrontare scelte in ambito successorio, di donazione o di pianificazione patrimoniale (specie se vi sono partecipazioni societarie e trust), è consigliabile ricorrere all’assistenza di un professionista o di uno studio specializzato. In questo modo, sarà possibile:
• Valutare al meglio l’applicazione di esenzioni e franchigie.
• Evitare errori di calcolo e di dichiarazione che potrebbero portare a successive rettifiche e sanzioni.
• Sfruttare in modo ottimale le nuove opportunità (per esempio la pianificazione del trust con tassazione anticipata).