Guida pratica al Trust: utilizzo nei contesti successori
Il trust è uno strumento giuridico versatile, nato nei sistemi di common law e oggi operante anche in Italia grazie alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la L. 364/1989. Nella materia successoria trova applicazioni significative per la pianificazione patrimoniale. Questa guida illustra come impiegarlo in modo efficace, e quali limiti rispettare.
Definizione e struttura del trust
Con il trust un soggetto (il settlor, o disponente) trasferisce dei beni a un altro soggetto (il trustee), che si obbliga ad amministrarli nell'interesse di terzi (i beneficiari) secondo le indicazioni dell'atto istitutivo. È possibile prevedere anche un guardiano (protector) con funzioni di controllo. L'effetto centrale è la segregazione: i beni in trust formano un patrimonio separato sia da quello del settlor sia da quello del trustee.
I vantaggi nella successione
- Protezione dei beni: per effetto della segregazione, il patrimonio in trust è di norma sottratto alle pretese dei creditori personali e tutelato da scelte avventate dei beneficiari.
- Riduzione delle controversie familiari: regole chiare di distribuzione contribuiscono a prevenire i conflitti tra eredi.
- Flessibilità: il settlor può modulare tempi, modi e condizioni di impiego o distribuzione dei beni.
- Continuità: la gestione del patrimonio prosegue senza soluzione di continuità anche dopo la morte del settlor.
Il trust non può ledere le quote dei legittimari, tutelate dall'azione di riduzione, né aggirare il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.).
Le tipologie in ambito successorio
Si distinguono essenzialmente due forme. Il trust testamentario, che si costituisce alla morte del settlor in forza di una disposizione testamentaria. E il trust inter vivos, istituito quando il disponente è in vita, che può essere revocabile (modificabile dal settlor) o irrevocabile (non più modificabile una volta istituito).
Come si costituisce un trust successorio
Scelta del tipo di trust
Valutare se sia più adatto un trust revocabile o irrevocabile, in relazione agli obiettivi del disponente.
Selezione del trustee
Individuare una persona o un'istituzione di fiducia cui affidare l'amministrazione del patrimonio.
Definizione dei beneficiari
Indicare chi riceverà i benefici del trust e a quali condizioni.
Redazione dell'atto istitutivo
Predisporre un atto chiaro e dettagliato, conforme alla legge regolatrice prescelta e all'ordinamento italiano.
Trasferimento dei beni
Dotare effettivamente il trust, trasferendovi i beni con le formalità richieste (compresa la trascrizione, ove necessaria).
Profili legali e fiscali
L'istituzione di un trust comporta valutazioni legali e fiscali rilevanti. Sul piano tributario, l'orientamento consolidato — ora recepito dal D.Lgs. 139/2024 — colloca l'imposizione, di regola, al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari (tassazione "in uscita"), con riflessi sulla imposta di successione e donazione. Una menzione particolare merita il trust istituito a favore di persone con disabilità grave nell'ambito della legge "Dopo di noi" (L. 112/2016), assistito da specifiche agevolazioni (tema affine al vincolo di destinazione per disabili).
Gestione e supervisione
Una volta istituito, il trustee amministra i beni secondo le direttive dell'atto e rende conto periodicamente ai beneficiari. Una supervisione costante — affidata, ove previsto, anche al guardiano — è essenziale affinché il trust operi conformemente alle finalità e agli interessi tutelati.
Conclusioni
Impiegato nei contesti successori, il trust offre vantaggi notevoli, dalla protezione del patrimonio alla pianificazione fiscale. La sua efficacia dipende però dalla corretta configurazione e gestione e dal rispetto dei limiti dell'ordinamento. Con l'assistenza di professionisti esperti può diventare uno strumento prezioso per trasferire il patrimonio secondo le precise volontà del disponente.
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