Il contenuto della condizione
Il contenuto delle disposizioni testamentarie può essere condizionato da eventi futuri ed incerti, purché questi siano possibili e leciti. L'incertezza deve essere valutata in termini oggettivi, ovvero l'ignoranza del testatore riguardo al già verificarsi dell'evento è considerata irrilevante. In assenza di tale incertezza, ciò che emerge è una semplice raccomandazione o un termine, piuttosto che una condizione vera e propria.
Ad esempio, una disposizione che obbliga l'erede universale a trasferire metà dei beni posseduti a una specifica persona al momento della successione è giuridicamente inefficace, poiché costituisce una condizione impropria. Si sostiene che l'evento condizionale debba essere futuro al momento della stesura del testamento, non necessariamente alla sua apertura. La giurisprudenza ha chiarito questo principio in casi dove la condizione era legata all'assistenza al testatore fino alla sua morte, considerando tale evento inevitabilmente certo alla scomparsa del testatore.
Una condizione formulata in questo modo non è considerata impropria per mancanza dello stato di pendenza caratteristico, ma piuttosto come una condizione autentica con un termine indeterminato, ma determinabile. Analogamente, una disposizione che lascia all'erede la scelta tra diverse modalità di divisione dei beni non costituisce una condizione potestativa nulla, purché la decisione sia basata su una valutazione ponderata di motivi seri.
Il testatore può stabilire un termine per l'adempimento della condizione, ma questo si ritiene non fissato se l'erede designato è impedito nell'osservanza per cause esterne, come la mancata comunicazione del testamento da parte del notaio, rendendo la condizione considerata come avverata.
La dottrina riconosce la possibilità di apporre un termine, sia finale che iniziale, all'adempimento della condizione. La distinzione tra condizione e termine si basa sull'incertezza obiettiva dell'evento che determina l'efficacia o l'inefficacia della disposizione testamentaria.
Per quanto riguarda la distinzione tra condizione e onere, si rimanda all'articolo 647, paragrafo 4 del codice civile. Inoltre, l'articolo 549 vieta al testatore di imporre condizioni sulla quota spettante ai legittimari, per evitare che queste possano ridurre la porzione di riserva e ledere i diritti dei legittimari. Un ulteriore limite all'autonomia testamentaria è stabilito dall'articolo 634, che esclude le condizioni impossibili e illecite dalle disposizioni testamentarie.