Le assicurazioni del defunto: adempimenti, liquidazione e rilievo successorio
Le polizze del defunto seguono regole profondamente diverse a seconda del ramo. La più rilevante riguarda l'assicurazione sulla vita: il capitale non entra nell'asse ereditario e spetta al beneficiario per diritto proprio, anche se questi rinuncia all'eredità. Ma i premi pagati dal contraente restano soggetti a collazione e riduzione — ed è qui che si concentra il contenzioso.
In questa guida
Le polizze non sono tutte uguali
Assicurazione sulla vita
Prevede il pagamento di un capitale o di una rendita al beneficiario designato. Il capitale non rientra nell'eredità e non è soggetto a imposta di successione.
Polizze danni e RC Auto
Coprono un rischio relativo a un bene o alla responsabilità. Non si estinguono con la morte: il rapporto prosegue in capo agli eredi, che possono recedere.
Previdenza complementare
Fondi pensione e PIP prevedono prestazioni ai superstiti secondo regole proprie, distinte da quelle successorie ordinarie.
La polizza vita non entra nell'asse ereditario
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò anche se la designazione è fatta dopo il contratto.
La conseguenza è netta e spesso ignorata: il beneficiario non riceve il capitale dal defunto, ma direttamente dall'assicuratore in forza di un diritto che gli appartiene fin dalla designazione. Il capitale non transita per il patrimonio ereditario.
Chi rinuncia all'eredità può comunque riscuotere la polizza: il diritto è proprio del beneficiario e prescinde dalla qualità di erede. È spesso la ragione per cui conviene rinunciare a un'eredità gravata da debiti senza per questo perdere il capitale assicurato.
I creditori del defunto non possono aggredire il capitale: l'art. 1923 c.c. sottrae le somme dovute dall'assicuratore all'azione esecutiva e cautelare dei creditori.
Il capitale non è soggetto a imposta di successione: le indennità spettanti per diritto proprio in forza di assicurazioni stipulate dal defunto non concorrono a formare l'attivo ereditario.
Il rilievo dei premi pagati: collazione e riduzione
Qui sta il profilo che interessa il diritto successorio, e che l'impostazione divulgativa di norma trascura.
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.
La designazione del beneficiario può costituire liberalità indiretta. In tal caso, mentre il capitale resta intangibile, i premi versati dal contraente sono soggetti alle regole ordinarie: entrano nella collazione tra coeredi e concorrono alla verifica della lesione di legittima ai fini dell'azione di riduzione.
Quando i beneficiari sono indicati come "eredi legittimi"
È la designazione più frequente e la più insidiosa. Se la polizza indica genericamente gli "eredi legittimi" o gli "eredi testamentari", come va ripartito il capitale?
La designazione generica degli "eredi" quali beneficiari opera come mera indicazione dei soggetti, individuati in base alla loro qualità: il capitale si ripartisce tra essi in parti uguali, e non in proporzione alle quote ereditarie.
La differenza è concreta: dove le quote ereditarie sono diseguali — si pensi al concorso tra coniuge e figli — la ripartizione per capi del capitale assicurato produce un risultato diverso da quello successorio. Chi assiste un beneficiario deve verificare la formulazione della clausola prima di accettare la liquidazione proposta dalla compagnia.
RC Auto e polizze danni: la copertura non cessa con la morte
La morte dell'assicurato non estingue il contratto di assicurazione RC Auto né le polizze danni. Il rapporto prosegue in capo agli eredi, che subentrano nella posizione contrattuale del defunto: la copertura resta operante e i premi continuano a maturare.
Ritenere che la polizza si sia automaticamente estinta espone a un rischio serio: circolare con un veicolo che si crede coperto, e scoprire il contrario solo in caso di sinistro.
Gli eredi devono quindi assumere una decisione consapevole per ciascuna polizza.
- Proseguire il contratto con voltura a nome del nuovo intestatario del veicolo ereditato, verificando il mantenimento della classe di merito;
- Recedere dal contratto, con rimborso del rateo di premio non goduto;
- Sospendere la copertura, se il veicolo non circola in attesa della definizione della successione;
- Radiare il veicolo, ipotesi in cui cessano tanto l'obbligo assicurativo quanto il bollo.
Come individuare le polizze del defunto
Il problema più frequente non è gestire le polizze note, ma scoprire quelle di cui i familiari ignorano l'esistenza. La documentazione cartacea può essere andata dispersa e i beneficiari non sempre sono informati della designazione.
Esame della documentazione bancaria
Gli addebiti ricorrenti negli estratti conto rivelano i premi versati. La documentazione decennale è ottenibile ai sensi dell'art. 119 T.U.B.
Verifica delle dichiarazioni dei redditi
Le detrazioni per premi assicurativi indicate nelle dichiarazioni segnalano l'esistenza di coperture vita.
Ricerca delle coperture non reclamate
Esiste un servizio di ricerca dei rapporti assicurativi vita dei quali si ignori l'esistenza, attivabile dagli interessati con la documentazione comprovante il decesso e il rapporto con l'assicurato.
Verifica presso datore di lavoro e associazioni
Polizze collettive, coperture infortuni professionali e fondi categoriali sono spesso ignorati dai familiari.
La richiesta di liquidazione
Individuata la polizza, la compagnia richiede una documentazione che varia in funzione del tipo di copertura e della formulazione della clausola beneficiaria.
- Certificato di morte o estratto per riassunto dell'atto di morte;
- Documenti di identità e codice fiscale del beneficiario;
- Originale di polizza, ove disponibile;
- Certificazione medica sulla causa del decesso, per le coperture caso morte con esclusioni contrattuali;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione degli eredi, quando la designazione è generica;
- Verbale di pubblicazione del testamento, se la designazione rinvia agli eredi testamentari;
- Provvedimento del giudice tutelare, se il beneficiario è minore o soggetto protetto.
Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per gli altri rami assicurativi il termine ordinario è più breve.
Domande frequenti
La polizza vita rientra nell'eredità?
No. Il beneficiario designato acquista un diritto proprio ai sensi dell'art. 1920 c.c.: il capitale non transita per il patrimonio ereditario e non è soggetto a imposta di successione.
Posso riscuotere la polizza se rinuncio all'eredità?
Sì. Il diritto del beneficiario è autonomo e prescinde dalla qualità di erede: la rinuncia all'eredità non pregiudica la riscossione del capitale assicurato.
I creditori del defunto possono aggredire il capitale assicurato?
No. L'art. 1923 c.c. sottrae le somme dovute dall'assicuratore all'azione esecutiva e cautelare. Restano però salve le disposizioni su collazione, imputazione e riduzione rispetto ai premi pagati.
La RC Auto si estingue con la morte dell'intestatario?
No. Il contratto prosegue in capo agli eredi, che subentrano nella posizione contrattuale. Occorre assumere una decisione espressa: voltura, recesso, sospensione o radiazione del veicolo.
Se i beneficiari sono gli "eredi legittimi", come si divide il capitale?
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la designazione generica degli eredi comporta la ripartizione del capitale in parti uguali tra i beneficiari, e non in proporzione alle quote ereditarie.
Se la designazione del beneficiario appare idonea a incidere sulla quota riservata ai legittimari, o se i premi versati dal defunto sono di entità rilevante, la posizione merita un esame documentale. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.