Il testamento orale o nuncupativo
Il testamento orale o nuncupativo è una forma di testamento in cui la volontà del testatore è espressa verbalmente anziché per iscritto.
Non avendo i requisiti di legge si tratta di una forma testamentaria nulla e per la dottrina addirittura inesistente.
La recente ordinanza della Cassazione n. 10065 del 28 maggio 2020 offre un interessante spunto di riflessione sul tema della convalida dei testamenti nuncupativi, ovvero testamenti orali, ai sensi dell'art. 590 del codice civile. Secondo questa disposizione, per la convalida di un testamento nuncupativo è necessario che esista una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, pur non essendo stata redatta per iscritto.
L'ordinanza enfatizza che la norma dell'art. 590 c.c. si applica solamente se è presente una disposizione testamentaria effettiva che rifletta la volontà del de cuius. Questo implica che, in assenza di una volontà testamentaria chiara e inequivocabile del defunto, tale norma non trova applicazione. In particolare, la Cassazione chiarisce che in casi di sottoscrizione apocrifa, ovvero non autentica, del testamento, non può esserci convalida in quanto la disposizione testamentaria non può essere attribuita con certezza al de cuius.
Inoltre, l'ordinanza estende questa interpretazione anche ai casi in cui vi sia una falsità, sia ideologica che materiale, dell'intera disposizione testamentaria. In tali circostanze, sorge una "impossibilità naturale e giuridica" di ricondurre il testamento alla volontà del testatore, escludendo così la possibilità di convalida o esecuzione da parte degli eredi.
Questa decisione riafferma l'importanza della chiarezza e dell'autenticità nell'espressione della volontà testamentaria. Essa sottolinea inoltre la necessità di un'attenta verifica dell'autenticità e della validità delle disposizioni testamentarie, soprattutto in assenza di una forma scritta, per garantire il rispetto della volontà del de cuius e la corretta applicazione della legge.