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Il testamento segreto

Il testamento segreto unisce due esigenze che le altre forme non conciliano: la riservatezza assoluta del contenuto, ignoto persino al notaio, e la certezza della conservazione, garantita dal deposito notarile. È una forma poco diffusa nella pratica, ma in alcune situazioni resta la sola in grado di rispondere a entrambe le esigenze.

I due elementi che lo compongono

Il testamento segreto è una fattispecie a formazione complessa: si compone di due atti distinti, ciascuno con requisiti propri.

La scheda testamentaria

Il documento che contiene le disposizioni. Può essere scritto dal testatore o da un terzo, anche con mezzi meccanici, secondo regole di sottoscrizione differenziate.

L'atto di ricevimento

Il verbale con cui il notaio, in presenza di due testimoni, attesta la consegna della scheda sigillata e le dichiarazioni del testatore.

La distinzione ha un rilievo che emerge nella patologia: un vizio che colpisca l'atto di ricevimento non necessariamente travolge la scheda, che può conservare efficacia come testamento olografo se ne possiede i requisiti.

La scheda testamentaria: chi la scrive e come si sottoscrive

Art. 604 c.c. — Testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni.

Se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve essere sottoscritto dal testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione, deve dichiarare al notaio, nell'atto di ricevimento, di averlo letto e la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo.

Come è redatta la schedaSottoscrizione richiesta
Scritta a mano dal testatoreAlla fine delle disposizioni
Scritta in tutto o in parte da un terzoAlla fine delle disposizioni e in ciascun mezzo foglio, unito o separato
Scritta con mezzi meccanici (dattiloscritta o al computer)Alla fine delle disposizioni e in ciascun mezzo foglio, unito o separato
Testatore che sa leggere ma non sa o non può scrivereDichiarazione al notaio di aver letto la scheda, con indicazione della causa impeditiva, menzionata nell'atto di ricevimento
Il vantaggio rispetto all'olografo

È la sola forma riservata che consente la redazione con mezzi meccanici o da parte di un terzo. Chi non può scrivere a lungo a mano — per età, malattia o disabilità — trova qui l'alternativa all'olografo senza rinunciare alla segretezza del contenuto.

Chi può e chi non può farlo

  • Non può fare testamento segreto chi non sa o non può leggere: la forma presuppone che il testatore abbia potuto prendere cognizione diretta del contenuto della scheda;
  • Il muto e il sordomuto possono farlo, purché sappiano leggere e scrivere: devono scrivere di proprio pugno, in presenza dei testimoni, la dichiarazione che la carta consegnata contiene il proprio testamento;
  • Chi non sa scrivere ma sa leggere può farlo, con la dichiarazione sostitutiva della sottoscrizione resa al notaio.
L'esclusione di chi non sa leggere è coerente con la struttura dell'istituto: il notaio non conosce il contenuto della scheda e non può darne lettura. Manca dunque il presidio che nel testamento pubblico assicura la corrispondenza tra volontà e testo.

Sigillazione e consegna al notaio

Art. 605 c.c. — Formalità del testamento segreto

La carta in cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore deve presentare al notaio la carta così sigillata, in presenza di due testimoni, ovvero, presentandola, deve dichiarare che in essa è contenuto il suo testamento. Se il testatore non può parlare, deve scrivere, in presenza dei testimoni, sulla carta o sull'involto, che in quella carta è contenuto il suo testamento.

Sigillazione

La scheda o l'involto che la contiene viene sigillata con impronta, in modo che non sia possibile aprirla o estrarne il contenuto senza rottura o alterazione visibile. La sigillatura può avvenire prima o al momento della consegna.

Presentazione al notaio

Il testatore consegna personalmente la carta sigillata al notaio, alla presenza di due testimoni, dichiarando che essa contiene il proprio testamento.

Atto di ricevimento

Il notaio redige il verbale sulla carta stessa o sull'involto, dando atto della consegna, delle dichiarazioni rese e del numero dei fogli. Sottoscrivono testatore, testimoni e notaio.

Conservazione e registro

Il testamento resta depositato presso il notaio, che ne cura l'iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti. In caso di cessazione dell'attività passa all'Archivio Notarile.

Il ritiro del testamento segreto

Art. 608 c.c. — Ritiro del testamento segreto

Il testamento segreto può essere in ogni tempo ritirato dalle mani del notaio presso il quale si trova depositato.

È una facoltà che il testamento pubblico non conosce e che rappresenta un tratto distintivo dell'istituto. Il testatore può in qualunque momento riprendere possesso della propria scheda, senza dover motivare la richiesta. Della restituzione si redige apposito verbale.

Il ritiro non equivale automaticamente a revoca: la scheda riacquistata può conservare efficacia come testamento olografo, se ne possiede i requisiti. Chi intende revocare deve distruggere il documento o redigere un nuovo testamento con clausola di revoca espressa.

L'apertura dopo la morte

A differenza del testamento pubblico, che è già atto pubblico e non richiede pubblicazione, il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio dopo la morte del testatore. Chiunque vi abbia interesse può chiederne l'apertura.

Il notaio redige verbale in presenza di due testimoni, descrivendo lo stato dei sigilli, procedendo all'apertura e trascrivendo il contenuto della scheda. Da quel momento le disposizioni divengono conoscibili agli interessati.

La descrizione dello stato dei sigilli non è una formalità di stile: eventuali alterazioni rilevate in quel momento possono fondare contestazioni sull'integrità della scheda e sulla genuinità del contenuto.

La conversione in testamento olografo

Art. 607 c.c. — Conversione del testamento segreto

Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti.

La rete di sicurezza

È la disposizione più utile dell'intero istituto. Se il testamento segreto risulta invalido per un vizio delle formalità proprie — sigillazione irregolare, difetto nell'atto di ricevimento, testimoni non idonei — non è necessariamente perduto: conserva efficacia come olografo, purché la scheda sia stata scritta per intero, datata e sottoscritta di mano del testatore.

La conversione presuppone dunque che la scheda sia autografa. Non opera se il documento era stato redatto da un terzo o con mezzi meccanici — proprio le ipotesi in cui il testamento segreto offre il suo vantaggio maggiore.

Ne discende un'indicazione operativa: chi sceglie il testamento segreto e può scriverlo di proprio pugno farebbe bene a farlo, datandolo e sottoscrivendolo secondo i requisiti dell'olografo. Ottiene così una doppia validità, con un costo aggiuntivo nullo.

Quando conviene davvero

La scarsa diffusione dell'istituto ha una spiegazione precisa: comporta il costo notarile senza offrire il vantaggio principale del testamento pubblico, ossia la verifica di legittimità del contenuto. Il notaio riceve una carta sigillata e non può controllare se le disposizioni rispettino la quota di riserva, se siano formulate in modo chiaro, se contengano clausole nulle.

ProfiloOlografoSegretoPubblico
CostoNessunoOnorario ridottoOnorario pieno
Riservatezza del contenutoTotaleTotaleNota a notaio e testimoni
Certezza della conservazioneSolo con depositoPienaPiena
Redazione da terzi o a computerEsclusaAmmessaIl notaio redige
Controllo di legittimità del contenutoNessunoNessunoPieno
Ritiro da parte del testatoreNon applicabileIn ogni tempoNon previsto
Apertura e pubblicazioneNecessariaNecessariaNon necessaria

Resta la forma d'elezione in due situazioni: quando il testatore non può scrivere a lungo a mano ma esige riservatezza assoluta, e quando il contenuto è tale da rendere sconsigliabile che ne abbiano conoscenza il notaio e due testimoni finché il testatore è in vita.

In entrambi i casi la consulenza legale preventiva assume un rilievo particolare, proprio perché manca il controllo notarile sul contenuto: la verifica della quota disponibile e della chiarezza delle disposizioni va compiuta prima della sigillatura, quando è ancora possibile intervenire.

Domande frequenti

Il notaio conosce il contenuto del testamento segreto?

No. Riceve una carta sigillata e ne attesta la consegna. Il contenuto resta ignoto a tutti fino all'apertura successiva alla morte del testatore.

Posso scrivere il testamento segreto al computer?

Sì. È la sola forma riservata che lo consente, ma in tal caso occorre la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

Chi non sa leggere può fare testamento segreto?

No. La forma presuppone la cognizione diretta del contenuto da parte del testatore. Il muto e il sordomuto possono farlo se sanno leggere e scrivere.

Posso riprendere il testamento consegnato al notaio?

Sì, in ogni tempo e senza motivazione. Il ritiro non equivale però a revoca: la scheda ritirata può conservare efficacia come testamento olografo se ne ha i requisiti.

Cosa succede se il testamento segreto è nullo?

Se manca di un requisito suo proprio ha effetto come testamento olografo, purché ne possieda i requisiti: scrittura interamente autografa, data e sottoscrizione.

Poiché nel testamento segreto manca il controllo notarile sul contenuto, la verifica delle disposizioni prima della sigillatura è particolarmente opportuna. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale riferita al caso concreto. La validità delle disposizioni e il rispetto della quota riservata ai legittimari dipendono dalla composizione della famiglia, dal patrimonio e dalle liberalità compiute in vita: si raccomanda una verifica professionale prima della sigillatura della scheda.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
Partita IVA: 02073100030
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