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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Il testamento dei militari e assimilati

Il codice civile prevede una forma testamentaria riservata ai militari e alle persone al seguito delle forze armate che si trovino in situazioni di isolamento o di conflitto. Come tutti i testamenti speciali, alleggerisce i requisiti formali ma ha efficacia provvisoria: decade tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie.

La ragione della norma

Chi si trova in zona di operazioni belliche, in prigionia o in un presidio isolato non ha accesso a un notaio né, spesso, alle condizioni materiali per redigere un testamento olografo conservabile con sicurezza. Il legislatore attribuisce quindi funzione certificativa a figure presenti nella struttura militare, garantendo che nessuno resti privo della possibilità di disporre dei propri beni.

La ratio spiega anche il limite temporale: la deroga è giustificata dall'isolamento, e viene meno con il ritorno alla normalità. Il testamento non è concepito come atto definitivo, ma come provvisorio presidio in una situazione eccezionale.

Chi può avvalersene: le quattro situazioni

Art. 618 c.c. — Condizioni per l'uso della forma

Possono servirsi delle forme di testamento previste dall'articolo precedente soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

SituazionePresupposto
Zona di operazioni bellicheAppartenenza a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, con permanenza nell'area delle operazioni
Prigionia presso il nemicoCondizione di prigioniero, che di per sé preclude ogni accesso alle forme ordinarie
Acquartieramento o presidio fuori dalla RepubblicaPermanenza all'estero in reparti o presidi, anche in assenza di conflitto in atto
Luoghi con comunicazioni interrotteIsolamento materiale che impedisce il ricorso alle vie ordinarie, quale che ne sia la causa
⚠ Il limite da non sottovalutare

La qualifica di militare non è di per sé sufficiente. Occorre che ricorra in concreto una delle quattro situazioni descritte: il militare in servizio ordinario sul territorio nazionale, che ha regolare accesso a un notaio, deve testare nelle forme comuni.

Un testamento redatto in forma militare fuori dai presupposti è invalido come tale, e potrà al più conservare efficacia se possiede autonomamente i requisiti di un'altra forma.

Militari e assimilati: chi rientra

La norma non riguarda soltanto gli appartenenti alle forze armate in senso stretto. Si estende alle persone al seguito delle forze armate dello Stato, categoria che comprende chi opera a fianco dei reparti pur non facendone parte organicamente.

Personale militare

Appartenenti alle forze armate inquadrati in corpi o servizi mobilitati o impegnati in operazioni.

Persone al seguito

Personale civile aggregato ai reparti: sanitari, tecnici, addetti ai servizi, personale di organizzazioni umanitarie e chiunque condivida le condizioni di isolamento della struttura militare.

L'estensione è coerente con la ratio: ciò che rileva non è lo status ma la condizione oggettiva di impossibilità di accedere alle forme ordinarie, condivisa da chi si trova materialmente nella medesima situazione.

Chi può riceverlo

Art. 617 c.c. — Testamento dei militari

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni.

  • Un ufficiale delle forze armate;
  • Un cappellano militare, figura spesso presente accanto al personale nelle situazioni critiche;
  • Un ufficiale della Croce Rossa, ipotesi di particolare rilievo in caso di prigionia o di presenza in strutture sanitarie da campo.
L'ampiezza dell'elenco risponde alla stessa logica che governa il testamento in caso di calamità: si individuano le figure che, nella situazione concreta, sono realisticamente reperibili accanto al testatore.

La forma

  • Due testimoni presenti alla redazione;
  • Sottoscrizione del testatore, della persona che lo ha ricevuto e dei testimoni;
  • Indicazione della causa qualora il testatore o i testimoni non possano sottoscrivere.
A differenza del testamento a bordo di nave, non è richiesta la redazione in doppio originale: il documento segue un unico percorso di trasmissione lungo la catena gerarchica.

Il percorso del testamento

Trasmissione al quartiere generale

Redatto il testamento, esso deve essere trasmesso al più presto al quartiere generale. La tempestività è essenziale: il documento resta esposto ai rischi propri del contesto operativo finché non è messo in sicurezza.

Invio al Ministero competente

Il quartiere generale trasmette il testamento al Ministero competente in materia di difesa.

Ordine di deposito

Il Ministero ordina il deposito del testamento nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

La denominazione ministeriale richiamata dal testo codicistico riflette l'assetto amministrativo dell'epoca; le competenze sono oggi attribuite all'amministrazione della difesa subentrata. Il percorso resta invariato nella sostanza.

L'efficacia temporanea

⚠ Tre mesi dal ritorno

Il testamento redatto in forma militare perde efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

La decadenza è automatica: nessuno ne dà avviso. Chi rientra da una missione o dalla prigionia e conserva il testamento redatto in quelle circostanze deve rifarlo entro il termine, o si troverà privo di disposizioni testamentarie senza esserne consapevole.

Il termine decorre dal ritorno, non dalla cessazione formale dello stato di guerra o della missione. Rileva quindi il momento in cui il testatore si trova materialmente in condizione di accedere a un notaio o di redigere un olografo in sicurezza.

Se il testatore muore prima della scadenza — durante le operazioni, in prigionia o nei tre mesi successivi al rientro — il testamento conserva piena efficacia e produce i suoi effetti secondo il percorso di deposito descritto.

Confronto con gli altri testamenti speciali

ProfiloMilitariNaveCalamità e contagio
Chi lo riceveUfficiale, cappellano militare, ufficiale della Croce RossaComandante della naveNotaio, giudice di pace, sindaco, ministro di culto
TestimoniDueDueDue, di almeno sedici anni
Doppio originaleNon richiestoRichiestoNon richiesto
Percorso di depositoQuartiere generale, Ministero, archivio notarileAutorità marittima o consolare, Ministero, archivio notarileArchivio notarile del luogo di ricezione
Decorrenza del termineRitorno in luogo idoneoSbarco in luogo idoneoCessazione della causa
Durata dell'efficaciaTre mesiTre mesiTre mesi

Cosa fare al ritorno

  • Individuare la data del rientro in luogo idoneo e calcolare il termine trimestrale;
  • Verificare dove si trova il testamento e se sia stato effettivamente depositato nell'archivio notarile;
  • Riesaminarne il contenuto, redatto in condizioni operative e da persona priva di competenze giuridiche;
  • Redigere un nuovo testamento in forma ordinaria entro il termine, con clausola di revoca espressa;
  • Verificare la quota disponibile e le posizioni dei legittimari, controllo che in zona di operazioni non è stato possibile.

Domande frequenti

Ogni militare può fare testamento in questa forma?

No. Occorre trovarsi in una delle situazioni previste: zona di operazioni belliche, prigionia, acquartieramento o presidio fuori dalla Repubblica, luoghi con comunicazioni interrotte. Il militare in servizio ordinario in Italia deve testare nelle forme comuni.

Vale solo per i militari?

No. Si estende alle persone al seguito delle forze armate dello Stato: personale civile aggregato ai reparti che condivide le medesime condizioni di isolamento.

Chi può ricevere il testamento?

Un ufficiale, un cappellano militare o un ufficiale della Croce Rossa, sempre in presenza di due testimoni.

Per quanto tempo resta valido?

Tre mesi dal ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile fare testamento nelle forme ordinarie. Se il testatore muore prima della scadenza, il testamento conserva piena efficacia.

Dove finisce il testamento redatto in questa forma?

Viene trasmesso al più presto al quartiere generale, da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Se dispone di un testamento redatto in forma speciale, o se ne è stato rinvenuto uno tra i documenti di un familiare, la verifica dei termini di efficacia è il primo adempimento. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Le informazioni contenute in questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale riferita al caso concreto. L'accertamento dei presupposti che legittimano il ricorso alla forma speciale e l'individuazione del momento di ritorno rilevante ai fini della decorrenza del termine richiedono l'esame delle circostanze specifiche.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
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