Il testamento dei militari e assimilati
Il codice civile prevede una forma testamentaria riservata ai militari e alle persone al seguito delle forze armate che si trovino in situazioni di isolamento o di conflitto. Come tutti i testamenti speciali, alleggerisce i requisiti formali ma ha efficacia provvisoria: decade tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile testare nelle forme ordinarie.
In questa guida
La ragione della norma
Chi si trova in zona di operazioni belliche, in prigionia o in un presidio isolato non ha accesso a un notaio né, spesso, alle condizioni materiali per redigere un testamento olografo conservabile con sicurezza. Il legislatore attribuisce quindi funzione certificativa a figure presenti nella struttura militare, garantendo che nessuno resti privo della possibilità di disporre dei propri beni.
Chi può avvalersene: le quattro situazioni
Possono servirsi delle forme di testamento previste dall'articolo precedente soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
| Situazione | Presupposto |
|---|---|
| Zona di operazioni belliche | Appartenenza a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, con permanenza nell'area delle operazioni |
| Prigionia presso il nemico | Condizione di prigioniero, che di per sé preclude ogni accesso alle forme ordinarie |
| Acquartieramento o presidio fuori dalla Repubblica | Permanenza all'estero in reparti o presidi, anche in assenza di conflitto in atto |
| Luoghi con comunicazioni interrotte | Isolamento materiale che impedisce il ricorso alle vie ordinarie, quale che ne sia la causa |
La qualifica di militare non è di per sé sufficiente. Occorre che ricorra in concreto una delle quattro situazioni descritte: il militare in servizio ordinario sul territorio nazionale, che ha regolare accesso a un notaio, deve testare nelle forme comuni.
Un testamento redatto in forma militare fuori dai presupposti è invalido come tale, e potrà al più conservare efficacia se possiede autonomamente i requisiti di un'altra forma.
Militari e assimilati: chi rientra
La norma non riguarda soltanto gli appartenenti alle forze armate in senso stretto. Si estende alle persone al seguito delle forze armate dello Stato, categoria che comprende chi opera a fianco dei reparti pur non facendone parte organicamente.
Personale militare
Appartenenti alle forze armate inquadrati in corpi o servizi mobilitati o impegnati in operazioni.
Persone al seguito
Personale civile aggregato ai reparti: sanitari, tecnici, addetti ai servizi, personale di organizzazioni umanitarie e chiunque condivida le condizioni di isolamento della struttura militare.
Chi può riceverlo
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni.
- Un ufficiale delle forze armate;
- Un cappellano militare, figura spesso presente accanto al personale nelle situazioni critiche;
- Un ufficiale della Croce Rossa, ipotesi di particolare rilievo in caso di prigionia o di presenza in strutture sanitarie da campo.
La forma
- Due testimoni presenti alla redazione;
- Sottoscrizione del testatore, della persona che lo ha ricevuto e dei testimoni;
- Indicazione della causa qualora il testatore o i testimoni non possano sottoscrivere.
Il percorso del testamento
Trasmissione al quartiere generale
Redatto il testamento, esso deve essere trasmesso al più presto al quartiere generale. La tempestività è essenziale: il documento resta esposto ai rischi propri del contesto operativo finché non è messo in sicurezza.
Invio al Ministero competente
Il quartiere generale trasmette il testamento al Ministero competente in materia di difesa.
Ordine di deposito
Il Ministero ordina il deposito del testamento nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
L'efficacia temporanea
Il testamento redatto in forma militare perde efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
La decadenza è automatica: nessuno ne dà avviso. Chi rientra da una missione o dalla prigionia e conserva il testamento redatto in quelle circostanze deve rifarlo entro il termine, o si troverà privo di disposizioni testamentarie senza esserne consapevole.
Il termine decorre dal ritorno, non dalla cessazione formale dello stato di guerra o della missione. Rileva quindi il momento in cui il testatore si trova materialmente in condizione di accedere a un notaio o di redigere un olografo in sicurezza.
Confronto con gli altri testamenti speciali
| Profilo | Militari | Nave | Calamità e contagio |
|---|---|---|---|
| Chi lo riceve | Ufficiale, cappellano militare, ufficiale della Croce Rossa | Comandante della nave | Notaio, giudice di pace, sindaco, ministro di culto |
| Testimoni | Due | Due | Due, di almeno sedici anni |
| Doppio originale | Non richiesto | Richiesto | Non richiesto |
| Percorso di deposito | Quartiere generale, Ministero, archivio notarile | Autorità marittima o consolare, Ministero, archivio notarile | Archivio notarile del luogo di ricezione |
| Decorrenza del termine | Ritorno in luogo idoneo | Sbarco in luogo idoneo | Cessazione della causa |
| Durata dell'efficacia | Tre mesi | Tre mesi | Tre mesi |
Cosa fare al ritorno
- Individuare la data del rientro in luogo idoneo e calcolare il termine trimestrale;
- Verificare dove si trova il testamento e se sia stato effettivamente depositato nell'archivio notarile;
- Riesaminarne il contenuto, redatto in condizioni operative e da persona priva di competenze giuridiche;
- Redigere un nuovo testamento in forma ordinaria entro il termine, con clausola di revoca espressa;
- Verificare la quota disponibile e le posizioni dei legittimari, controllo che in zona di operazioni non è stato possibile.
Domande frequenti
Ogni militare può fare testamento in questa forma?
No. Occorre trovarsi in una delle situazioni previste: zona di operazioni belliche, prigionia, acquartieramento o presidio fuori dalla Repubblica, luoghi con comunicazioni interrotte. Il militare in servizio ordinario in Italia deve testare nelle forme comuni.
Vale solo per i militari?
No. Si estende alle persone al seguito delle forze armate dello Stato: personale civile aggregato ai reparti che condivide le medesime condizioni di isolamento.
Chi può ricevere il testamento?
Un ufficiale, un cappellano militare o un ufficiale della Croce Rossa, sempre in presenza di due testimoni.
Per quanto tempo resta valido?
Tre mesi dal ritorno del testatore in un luogo dove sia possibile fare testamento nelle forme ordinarie. Se il testatore muore prima della scadenza, il testamento conserva piena efficacia.
Dove finisce il testamento redatto in questa forma?
Viene trasmesso al più presto al quartiere generale, da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Se dispone di un testamento redatto in forma speciale, o se ne è stato rinvenuto uno tra i documenti di un familiare, la verifica dei termini di efficacia è il primo adempimento. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.