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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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 Milano Lugano
.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Alienazione di beni ereditari appartenenti a minori


Individuazione dell’autorità competente all’autorizzazione

Nel corso degli anni dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sul giudice (o sull’autorità) legittimato a rilasciare l’autorizzazione alla vendita di beni provenienti da eredità e ricadenti nel patrimonio di un minore che abbia accettato con beneficio d’inventario ed è sottoposto alla responsabilità genitoriale.
Le ricostruzioni elaborate sono, in sintesi, due.


1. La tesi “familiare”: giudice tutelare ex art. 320, 3º c. c.

La prima corrente di pensiero – sostenuta da parte della dottrina e inizialmente accolta da alcuni tribunali – valorizza il terzo comma dell’art. 320 c.c., come riformato nel 1975, che impone ai genitori di chiedere preventiva autorizzazione al giudice tutelare (o, dal 2023, al notaio rogante ai sensi dell’art. 21 d.lgs 149/2022) per ogni atto di straordinaria amministrazione relativo a beni del minore, «pervenuti a qualsiasi titolo, anche a causa di morte».
L’inciso in corsivo costituirebbe – secondo tale impostazione – la prova della volontà legislativa di attrarre nella sfera del giudice tutelare tutti gli atti dispositivi concernenti beni successori, indipendentemente dallo stadio della procedura ereditaria.


2. La tesi “successoria”: tribunale del luogo di apertura della successione ex art. 747 c.p.c.

L’orientamento alternativo – oggi dominante – fa perno sull’art. 747 c.p.c., norma speciale diretta a tutelare prioritariamente gli interessi dei creditori ereditari.
L’istanza di vendita deve quindi essere proposta al tribunale (volontaria giurisdizione) del circondario in cui la successione si è aperta, anche quando tra gli eredi vi sia un incapace. La disposizione contempla espressamente il coinvolgimento del giudice tutelare, che viene “sentito” prima dell’autorizzazione, assicurando così una doppia garanzia: per il minore e per il ceto creditorio.


3. Il pronunciamento risolutivo delle Sezioni Unite

Il contrasto è stato composto da Cass. civ., Sez. Unite, 18 marzo 1981, n. 1593, decisione mai smentita, seguita da numerose pronunce conformi.
Le Sezioni Unite hanno affermato che:
• finché la fase di liquidazione del passivo ereditario non è conclusa, la competenza spetta al giudice del luogo di apertura della successione, secondo l’art. 747 c.p.c.;
• una volta soddisfatti o definiti i creditori, e quindi quando il bene può dirsi definitivamente acquisito al patrimonio del minore, trova applicazione l’art. 320 c.c. con competenza del giudice tutelare (o del notaio) del luogo di residenza del minore.

Questa lettura “sequenziale” evita di svuotare di significato il richiamo ai beni ereditari contenuto nell’art. 320 c.c., senza sacrificare la ratio protettiva dell’art. 747 c.p.c.


4. L’ingresso del notaio nella procedura: art. 21 d.lgs 149/2022 (riforma Cartabia)

Dal 28 febbraio 2023, la riforma della volontaria giurisdizione ha attribuito al notaio rogante la facoltà di rilasciare l’autorizzazione in luogo del giudice tutelare per gli atti elencati dall’art. 21 d.lgs 149/2022, tra cui la vendita di beni dei minori.
• L’autorizzazione notarile è soggetta a controllo successivo del giudice tutelare, al quale l’atto deve essere trasmesso per un “visto” ed è reclamabile innanzi al tribunale competente ai sensi degli artt. 740-747 c.p.c.
• In presenza di beni ereditari, il notaio dovrà comunque verificare che siano esaurite – o inesistenti – le ragioni creditorie successorie, altrimenti l’autorizzazione resta di competenza del tribunale del luogo di apertura della successione.


5. Regola pratica

Prima di predisporre la vendita di un bene ereditario intestato a un minore:
1. Verificare se la procedura di liquidazione dei debiti di eredità sia conclusa.
2. Individuare l’organo competente:
• Tribunale del luogo di apertura della successione (art. 747 c.p.c.) quando la liquidazione non è terminata;
• Giudice tutelare o notaio del domicilio del minore (art. 320 c.c. – art. 21 d.lgs 149/2022) una volta definiti i debiti.
3. Documentare l’utilità o la necessità evidente dell’atto per il minore, requisito imprescindibile per ottenere l’autorizzazione in entrambe le sedi.


6. Portata del riferimento successorio nell’art. 320 c.c.

Il richiamo ai beni «pervenuti per successione» contenuto nel terzo comma dell’art. 320 c.c. conserva oggi un valore meramente descrittivo: si limita a individuare l’origine del bene, senza incidere sulla competenza, che rimane disciplinata dal criterio cronologico sopra delineato.


Le informazioni pubblicate hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza professionale, che deve essere calibrata sulla concreta fattispecie.



Avvocato Antonio Pedrazzoli
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