La sostituzione dell'esecutore testamentario
Secondo l'articolo 700, comma 1, del codice civile, il testatore ha la facoltà di nominare uno o più esecutori testamentari, prevedendo anche la possibilità di sostituzione per coloro che non accettino o non possano ricoprire l'incarico. Questa previsione testamentaria riflette una cautela, ritenendo applicabile, per analogia, il principio di presunzione di accettazione delineato dall'articolo 688, indipendentemente dalla natura patrimoniale della disposizione interessata dalla sostituzione.
Il diritto di nominare sostituti è riservato esclusivamente al testatore e non può essere esercitato dall'autorità giudiziaria in assenza di una specifica disposizione testamentaria. Se il designato non accetta o non è in grado di accettare e non è prevista una sostituzione, le disposizioni testamentarie dovranno essere eseguite dagli eredi secondo le norme ordinarie.
La giurisprudenza stabilisce inoltre che, qualora un esecutore testamentario venga rimosso per colpa, non è possibile per l'autorità giudiziaria nominarne un altro in sua sostituzione.
L'articolo in esame chiarisce che il testatore può concedere all'esecutore testamentario il potere di sostituire altri a sé stesso in caso di impossibilità a proseguire nell'incarico, ma questa facoltà deve essere interpretata in modo restrittivo. La sostituzione è consentita solo di fronte a circostanze obiettive che rendano la continuazione nell'incarico particolarmente difficile o impossibile, escludendo la possibilità di una sostituzione illimitata che potrebbe incentivare la negligenza dell'esecutore testamentario.
Per quanto riguarda l'ipotesi di una sostituzione inadeguata, vale la disposizione dell'articolo 710: se l'esecutore nomina un sostituto inidoneo, la designazione sarà automaticamente inefficace. È importante notare che un esecutore che abbia già proceduto a una sostituzione non può effettuarne un'altra, a testimonianza del fatto che la fiducia riposta in lui dal testatore sia stata compromessa.
La responsabilità dell'esecutore si estende anche alla persona nominata in sua sostituzione, sottolineando l'importanza della scelta adeguata del sostituto.
Infine, mentre alcuni sostengono che la designazione dell'esecutore debba provenire direttamente dal testatore, altri accettano la possibilità che tale compito possa essere affidato a un terzo di fiducia, purché questa scelta rispecchi la volontà e la fiducia del testatore. Questa visione amplia il concetto di fiducia, riconoscendo validità alla nomina di un esecutore testamentario anche quando effettuata da un soggetto designato dal testatore stesso.