La cauzione all'onerato - Avvocato Pedrazzoli

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La Cauzione nel Contesto Testamentario


Per garantire l'effettiva realizzazione degli interessi voluti dal testatore, il legislatore ha introdotto una forma di tutela indiretta, attuabile in via preventiva mediante l'imposizione di una cauzione. Questa misura può essere richiesta dal giudice, laddove lo ritenga opportuno e in assenza di disposizioni contrarie da parte del testatore, come previsto dall'articolo 647, comma 2, del codice civile. La cauzione può essere costituita da denaro, titoli o mediante la fornitura di una garanzia, sia reale che personale.

La decisione di imporre la cauzione rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice. Tale decisione, se basata su motivazioni adeguate, non è soggetta a revisione in sede di cassazione, confermando l'autonomia giudiziaria in tale contesto.

È importante sottolineare che la proibizione, da parte del testatore, di imporre la cauzione non è interpretabile in senso stretto, come dimostra la giurisprudenza relativa alla proibizione, da parte del testatore, per il legatario di adottare misure conservative nei confronti dell'erede.

Nell'eventualità in cui la cauzione non venga fornita, non è applicabile per analogia l'articolo 641 del codice civile, che contempla la nomina di un amministratore in presenza di un legato soggetto a condizione sospensiva o a termine. Questo perché l'esigenza di preservare i beni ereditari durante la pendenza di una condizione non si applica allo stesso modo nell'ambito degli oneri. Tuttavia, l'onerato ha la facoltà di richiedere il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, offrendo un ulteriore strumento per la tutela dei diritti ereditari.
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