Conferma ed Esecuzione Parziali delle Disposizioni Testamentarie
La conferma o l'esecuzione volontaria parziale di una disposizione testamentaria nulla, effettuata da uno o alcuni degli interessati, non impedisce che gli altri soggetti legittimati possano contestarne l'invalidità. In questi casi, se l'invalidità viene effettivamente contestata, la disposizione testamentaria deve essere dichiarata nulla con effetto retroattivo nei confronti di tutti i soggetti originariamente legittimati ad impugnarla.
Di conseguenza, si ritiene generalmente necessaria la conferma da parte di tutti i soggetti che potrebbero chiedere l'annullamento della disposizione testamentaria. Tuttavia, esiste anche l'opinione che una conferma soggettivamente parziale possa essere ammissibile.
Inoltre, l'esecuzione parziale di una disposizione testamentaria non impedisce di contestarla per la parte non ancora adempiuta. Analogamente, l'esecuzione di una disposizione specifica da parte dell'erede non gli preclude la possibilità di impugnare le disposizioni non confermate, a meno che la disposizione particolare non dipenda da un'altra disposizione a titolo particolare o non si tratti della disposizione che istituisce il chiamato come erede universale.
L'inizio dell'esecuzione può essere considerato come conferma della disposizione invalida solo se non vi è alcun dubbio sulla volontà di conferma e a condizione che la parte eseguita sia riferita all'oggetto della disposizione invalida. Pertanto, l'esecuzione di una parte valida di una disposizione altrimenti invalida non può essere considerata come una conferma della parte invalida.
Infine, si considera che l'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie che ledono la legittima non impedisca al legittimario di intraprendere l'azione di riduzione, a meno che non abbia manifestato chiaramente la volontà di rinunciare a contestare la lesione.