DIRITTO ALLA CONTINUAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
L’art. 6 della Legge n. 392 del 27 luglio 1978 prevede che in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
L’ambito di applicazione di tale norma si estende anche al convivente more uxorio.