L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario
Accettare con beneficio d'inventario richiede due atti distinti: una dichiarazione resa davanti al notaio o al cancelliere e un inventario dei beni ereditari. La sola dichiarazione non basta: se l'inventario non viene compiuto nei termini, chi ha dichiarato si ritrova erede puro e semplice, con responsabilità illimitata per i debiti. Questa pagina spiega come si procede in concreto.
In questa guida
Due atti distinti: dichiarazione e inventario
L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari nel luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
La dichiarazione
È l'atto con cui il chiamato manifesta la volontà di accettare con beneficio. Viene inserita nel registro delle successioni e trascritta, così che i terzi ne abbiano notizia.
L'inventario
È la descrizione ufficiale dei beni, dei crediti e dei debiti ereditari. Fissa il valore entro cui l'erede risponde e può precedere o seguire la dichiarazione.
È l'errore più frequente: si rende la dichiarazione e si considera la pratica chiusa. Senza inventario compiuto nei termini il beneficio non si produce, e il chiamato è considerato erede puro e semplice (artt. 485 e 487 c.c.). La protezione del patrimonio personale nasce solo quando entrambi gli atti sono completati.
Notaio o cancelliere: le differenze
La legge mette le due strade sullo stesso piano quanto agli effetti. Cambiano costi, tempi e organizzazione.
| Notaio | Cancelliere del tribunale | |
|---|---|---|
| Dichiarazione | Ricevuta con atto notarile; il notaio ne cura la trasmissione per l'inserimento nel registro delle successioni | Ricevuta direttamente in cancelleria, di norma su appuntamento |
| Inventario | Se non sono stati apposti i sigilli, può essere chiesto direttamente al notaio, senza ricorso al giudice (art. 769 c.p.c.) | Richiede un ricorso al tribunale, che autorizza l'inventario e ne designa l'esecutore |
| Tempi | Generalmente più rapidi e programmabili | Dipendono dai carichi dell'ufficio, che variano molto da tribunale a tribunale |
| Costi | Imposte e diritti, più l'onorario notarile | Imposte e diritti; nessun onorario, ma costi per l'inventario |
| Minori e incapaci | Il notaio può rilasciare l'autorizzazione all'atto nei casi previsti dall'art. 21 d.lgs. 149/2022 | Serve l'autorizzazione del giudice prima della dichiarazione |
Dove si presenta la dichiarazione
La competenza è del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, cioè dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.), e non del luogo di residenza dell'erede o del luogo in cui si trovano i beni. È in quel tribunale che la dichiarazione viene inserita nel registro delle successioni, anche quando è ricevuta da un notaio di un'altra città.
Cosa serve
- documento d'identità e codice fiscale del dichiarante;
- certificato di morte del defunto e indicazione del suo ultimo domicilio;
- copia del testamento pubblicato, se la successione è testamentaria;
- se si agisce per un minore o un incapace, l'autorizzazione all'accettazione (del giudice o, nei casi consentiti, del notaio);
- se si agisce tramite rappresentante, la procura speciale;
- il versamento di imposte, bolli e diritti richiesti per la registrazione e la trascrizione.
Per l'inventario occorre poi raccogliere quanto possibile sul patrimonio: estratti dei rapporti bancari e postali alla data della morte, visure catastali, documenti su crediti, debiti e contratti in corso. Più completa è la documentazione, più l'inventario è affidabile.
Come si svolge l'inventario
La richiesta
L'inventario si chiede al notaio o, tramite ricorso, al tribunale. Chi lo richiede deve essere legittimato: tipicamente il chiamato che intende accettare con beneficio.
Gli avvisi
Il pubblico ufficiale fissa data e luogo delle operazioni e ne dà avviso agli interessati indicati dalla legge (art. 772 c.p.c.), come il coniuge, gli altri eredi presunti e l'esecutore testamentario, che possono assistere.
La descrizione dei beni
Si descrivono beni mobili, immobili, denaro, crediti e debiti. Per la stima dei beni il pubblico ufficiale può farsi assistere da uno stimatore. Le operazioni possono richiedere più sessioni.
Il verbale e l'annotazione
Il processo verbale chiude l'inventario. Se l'inventario segue la dichiarazione, chi lo ha redatto deve far annotare entro un mese nel registro delle successioni la data in cui è stato compiuto (art. 484 c.c.).
Omettere in mala fede beni nell'inventario, o indicare passività inesistenti, fa decadere dal beneficio (art. 494 c.c.). Anche un'omissione involontaria va corretta appena scoperta: l'inventario è il documento su cui si misura, per anni, la responsabilità dell'erede.
I termini
I tempi dipendono dal fatto che il chiamato sia o no nel possesso di beni ereditari.
| Situazione | Inventario | Dichiarazione | Se si superano i termini |
|---|---|---|---|
| Chiamato nel possesso di beni ereditari (art. 485 c.c.) | Entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione; proroga fino a tre mesi | Entro quaranta giorni dal compimento dell'inventario, se non già resa | Erede puro e semplice |
| Chiamato non nel possesso, che dichiara prima (art. 487 c.c.) | Entro tre mesi dalla dichiarazione; proroga possibile | Finché il diritto di accettare non è prescritto | Erede puro e semplice |
| Chiamato non nel possesso, che fa prima l'inventario (art. 487 c.c.) | Quando crede, prima della dichiarazione | Entro quaranta giorni dal compimento dell'inventario | Perde il diritto di accettare |
| Chiamato al quale il giudice ha fissato un termine (art. 481 c.c.) | Entro il termine fissato dal giudice | Perde il diritto di accettare | |
Casi particolari
Minori, interdetti, inabilitati ed enti
Per loro il beneficio d'inventario è l'unica forma di accettazione consentita (artt. 471–473 c.c.). La dichiarazione è resa dal genitore, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione. Per i minori e gli incapaci la decadenza è disciplinata in modo speciale dall'art. 489 c.c.
Più chiamati
L'accettazione con beneficio fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha reso la dichiarazione (art. 510 c.c.). È opportuno però che la strategia sia condivisa: chi nel frattempo compie atti di accettazione pura resta fuori dalla protezione.
Dichiarazione tramite procuratore
La dichiarazione può essere resa da un procuratore munito di procura speciale. È la soluzione abituale per gli eredi che vivono lontano o all'estero.
Dopo l'inventario
Con dichiarazione e inventario completati, il patrimonio del defunto resta separato da quello dell'erede, che risponde dei debiti ereditari e dei legati non oltre il valore dei beni ricevuti (art. 490 c.c.). Inizia però una fase di amministrazione in cui vendite, ipoteche e transazioni sui beni ereditari richiedono l'autorizzazione del giudice, e in cui creditori e legatari vanno pagati secondo le regole di legge. Come gestire questa fase è spiegato nella pagina sull'erede beneficiato.
Domande frequenti
Basta la dichiarazione per avere il beneficio d'inventario?
No. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario nei termini di legge. Senza inventario il chiamato è considerato erede puro e semplice e risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio.
Meglio il notaio o la cancelleria del tribunale?
Gli effetti sono identici. Il notaio costa di più ma consente in genere tempi più rapidi e, se non sono stati apposti i sigilli, può procedere all'inventario senza ricorso al giudice. La cancelleria costa meno, ma l'inventario richiede un ricorso e i tempi dipendono dall'ufficio.
In quale tribunale si presenta la dichiarazione?
Nel tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, cioè dell'ultimo domicilio del defunto. Anche la dichiarazione ricevuta da un notaio di un'altra città viene inserita nel registro delle successioni di quel tribunale.
Quanto tempo ho per fare l'inventario?
Se sei nel possesso di beni ereditari, tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione, prorogabili fino a tre mesi. Se non sei nel possesso e hai già reso la dichiarazione, tre mesi dalla dichiarazione.
Posso accettare con beneficio se vivo all'estero?
Sì, tramite un procuratore con procura speciale oppure, nelle successioni regolate dal Regolamento UE 650/2012, rendendo la dichiarazione davanti alle autorità dello Stato di residenza abituale, se la loro legge lo prevede.
Se devi accettare un'eredità con beneficio d'inventario, conviene impostare dichiarazione e inventario insieme, verificando subito quali termini ti riguardano. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.