Oggetto della divisione ereditaria
La divisione ereditaria abbraccia la totalità dei beni soggetti a comunione tra gli eredi, sebbene esistano possibilità di derogare a tale principio di universalità, consentendo divisioni parziali. Queste ultime si realizzano tramite un accordo tra i coeredi, il quale deve essere espresso per iscritto e può avvenire all'interno di un unico documento o attraverso più documenti strettamente correlati, al fine di dimostrare inequivocabilmente la formazione dell'accordo secondo le modalità richieste dalla legge.
I beni che non vengono inclusi in tale divisione rimangono in stato di comunione ereditaria. Anche nel caso in cui solo una parte richieda la divisione e le altre non amplino la domanda a tutto l'asse, i beni residui persistono nella comunione. La legittimità di una divisione non dipende necessariamente dalla valutazione precisa dei beni attribuiti, ma dalla completa inclusione di tutti i beni ereditari nell'accordo di divisione. Un supplemento di divisione può essere realizzato per correggere eventuali omissioni, purché la divisione non infranga il limite di lesione oltre il quarto.
Per quanto riguarda l'inclusione dei crediti e debiti del de cuius nella comunione ereditaria, si rimanda alle specifiche normative. Inoltre, è possibile che la divisione includa beni futuri, producendo effetti dal momento della loro esistenza. Alcuni beni, come le rivendite di generi di monopolio, possono essere oggetto di divisione, a differenza delle licenze amministrative che non possono essere trasmesse post mortem.
La divisione di beni associati a costruzioni parzialmente abusive incontra ostacoli legali specifici, in quanto la legge prevede che non si possa procedere alla divisione di fabbricati abusivi senza le necessarie autorizzazioni edilizie, al rischio di nullità dell'atto di divisione. È permesso agli eredi di richiedere lo scioglimento giudiziale della comunione per i beni non abusivi, indipendentemente dal consenso degli altri condividenti.
La possibilità di includere nella divisione beni non comuni attraverso conguagli, tutelati da ipoteca legale, introduce una flessibilità nell'adempimento delle obbligazioni tra i condividenti. Nel contesto di "masse plurime", ovvero beni derivanti da titoli diversi come eredità materna e paterna, si applica il principio di divisioni separate per ciascun insieme di beni, a meno che non vi sia un accordo esplicito tra tutti i coeredi per un'unica divisione, che in caso di beni immobili richiede forma scritta.
La divisione ereditaria deve considerare le migliorie apportate ai beni indivisibili da parte dei condividenti, influenzando la valutazione e la determinazione delle quote. L'attribuzione congiuntiva di beni comporta lo scioglimento della comunione ereditaria anche senza una divisione parziale esplicita, applicando le norme della comunione ordinaria ai beni attribuiti.