In tema di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.
La rinuncia all'eredità da parte di uno dei coniugi non comporta automaticamente la perdita del rinunciante ad ottenere l'assegno di mantenimento in sede di separazione.
Il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti.
L'azione ex art. 524 cod. civ. non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso.
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato alla eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.
Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori.
La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso diverge, sul piano funzionale e strutturale, dalla rinuncia all'eredità.
L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato all'eredità.
Il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione per poter validamente rinunciare all'eredità.
In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c.