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Rinuncia all'eredità: possesso dei beni ereditari
Avvocato Pedrazzoli
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Martedì 15 Nov 2022 · Tempo di lettura 1:00
Tags: rinunciaall'ereditàpossessodeibeni

Cass. civ., Sez. II, 22/06/1995, n. 7076

L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.


Avvocato Antonio Pedrazzoli
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