Una volta accertata la simulazione della vendita immobiliare per interposizione fittizia della persona dell'acquirente, gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell'interponente.
Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario.
Per il legittimario pretermesso è sufficiente che si sostenga che il valore attivo ad esso pervenuto sia inferiore a quanto gli compete per legge senza che tale operazione debba avvenire in termini aritmetici.
La dispensa dalla collazione non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.
Nella formazione della massa ereditaria ex articolo 556 c.c. il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.