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Riunione fittizia - debito da fideiussione
Avvocato Pedrazzoli
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Martedì 20 Set 2022 · Tempo di lettura 1:00
Tags: riunionefittiziadebitoderivantedafideiussione

Cass. civ., Sez. II, 09/11/2021, n. 32804

Nella formazione della massa ai sensi dell'art. 556 c.c. si detrae dal valore dei beni compresi nel relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima, previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento. Pertanto, il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.


Avvocato Antonio Pedrazzoli
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