Il decreto col quale il Tribunale revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario è reclamabile davanti alla corte d'appello.
L'esercizio dell'azione ex art. 2900 c.c. non è incompatibile con l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità relitta dal debitore.
Non è necessaria l'indicazione della passività nell'inventario eseguito in sede di eredità beneficiata.
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore ivi compreso l'erario .
Per la giurisprudenza l'obbligo di accettazione con beneficio di inventario è escluso, per i minori e per gli enti che ne sono obbligati, in caso di legati.
Se il minore ha accettato l'eredità con beneficio di inventario e non lo erige entro il termine di un anno dalla maggiore età, diviene erede puro e semplice.
L'eredità devoluta ai minori non può essere accettata se non col beneficio dell'inventario (art. 471 c. c.) ed ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è improduttiva di effetti giuridici.