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Eredità devoluta a minori: accettazione con beneficio di inventario
Avvocato Pedrazzoli
Pubblicato da Antonio Pedrazzoli in Eredità e successioni · Domenica 22 Gen 2023 · Tempo di lettura 1:00
Tags: ereditàdevolutaaminoribeneficiodiinventario

Cass. civ., Sez. II, 27/02/1986, n. 1267

L'eredità devoluta ai minori non può essere accettata se non col beneficio dell'inventario (art. 471 c. c.) ed ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è improduttiva di effetti giuridici e non vale a conferire al minore la qualità di erede né a fargli acquistare i beni ereditari; pertanto, mancando la dichiarazione di accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato all'eredità (art. 460 c. c.) ed i beni devono considerarsi ereditari fino a quando egli può esercitare il diritto di accettare l'eredità o di rinunziarvi (art. 489 c. c.): da ciò consegue che la competenza per territorio ad autorizzare la vendita di detti beni appartine al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (art. 747 c. p. c.).


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