Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso.
Azione di riduzione e divisione: il momento rilevante per la valutazione dei beni.
In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti.
L'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione per intero di un bene immobile nella porzione di un condividente che ne abbia fatta esplicita richiesta.
La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria.
L'obbligo di collazione incombe anche in capo a colui che subentri come erede all'originario coerede tenuto a collazione.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile postula che il frazionamento del bene generi porzioni separate ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento.
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione.
Ciascun coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario.