L'azione ex art. 524 cod. civ. non può essere esperita quando la rinuncia provenga dal legittimario pretermesso.
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato alla eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.
Per il legittimario pretermesso è sufficiente che si sostenga che il valore attivo ad esso pervenuto sia inferiore a quanto gli compete per legge senza che tale operazione debba avvenire in termini aritmetici.