Nella divisione ereditaria ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c.
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse.
Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
In tema di divisione ereditaria l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta.