La Diseredazione nel diritto delle successioni: analisi giuridica, dottrinale e giurisprudenziale
La diseredazione è la disposizione testamentaria, di contenuto negativo, con cui il testatore esclude dalla propria successione un soggetto che altrimenti vi sarebbe chiamato per legge. Il tema solleva questioni di notevole rilievo, in special modo quando l'esclusione riguarda gli eredi necessari.
Nozione e ambito del problema
La diseredazione è una figura particolare, avente a oggetto l'esclusione di un soggetto — un estraneo, un successibile ex lege o un legittimario — dall'eredità. Si distingue dalla preterizione, nella quale l'esclusione non è sempre certa. La questione si complica quando la volontà di diseredare colpisce un legittimario, titolare per legge di una quota necessaria dell'asse.
Le teorie sulla diseredazione
a. Teoria dell'ammissibilità
Sostiene che la diseredazione esplicita sia ammissibile in virtù dell'autonomia negoziale del testatore (art. 1322 c.c.), ritenendo valida la disposizione negativa. In questa prospettiva la clausola di diseredazione può valere come istituzione implicita di erede a favore degli altri successibili per legge. La giurisprudenza più recente sembra accogliere questa lettura (Cass. civ., Sez. II, n. 8352/2012 e n. 26062/2018).
b. Teoria intermedia (istituzione implicita)
Propone di leggere la diseredazione non come disposizione autonoma a carattere negativo, ma come istituzione implicita dei successori ex lege, con esclusione del diseredato.
c. Teoria negativa prevalente
Nega l'ammissibilità di una diseredazione espressa, sul presupposto che il contenuto del testamento debba essere esclusivamente attributivo, secondo l'art. 587 c.c. In tal senso si erano espresse Cass. civ., Sez. II, n. 1217/1975 e n. 5895/1994.
Anche ove si ammetta la clausola di diseredazione, il legittimario diseredato non perde la quota di riserva: resta legittimato ad agire in riduzione per ottenerla.
Rapporti tra diseredazione e rappresentazione
Sul punto si fronteggiano due orientamenti. Secondo una parte della dottrina la rappresentazione non opererebbe in caso di diseredazione, poiché il rappresentante dovrebbe invocare il titolo del rappresentato, escluso proprio dalla diseredazione. Per un diverso indirizzo, invece, la rappresentazione troverebbe fondamento in una designazione virtuale del rappresentato, non condizionata dalla sua concreta vocazione.
Conclusioni pratiche
Un risultato simile alla diseredazione può talora ottenersi attraverso dichiarazioni testamentarie relative a liberalità già effettuate in vita al legittimario. Tali affermazioni, però, richiedono una prova concreta, come sottolineato da Cass. civ., Sez. II, n. 11737/2013. In ogni caso, la redazione di clausole di questo tipo va affidata a un professionista: i margini interpretativi sono ampi e gli effetti, in difetto di rigore, possono risultare diversi da quelli voluti dal testatore. Per i rimedi a disposizione degli esclusi si vedano le pagine sull'azione di riduzione e sull'impugnazione del testamento.
Giurisprudenza rilevante
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