Vai ai contenuti
Salta menù
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
Salta menù
Salta menù
Salta menù
Salta menù
 Milano Lugano
.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni

Franchigie e “coacervo” 2025: regole aggiornate

Valgono per gli atti dal 1° gennaio 2025 e per le successioni aperte da tale data (D.Lgs. 139/2024; T.U.S. novellato).

Novità chiave. Coacervo successorio abrogato: le donazioni pregresse non erodono più la franchigia in successione.
Restano le franchigie autonome: una per le donazioni e una distinta per la successione (es. in linea retta: € 1.000.000 + € 1.000.000).

Aliquote e franchigie per rapporto

Aliquote/franchigie per beneficiario e regole di cumulo (“ex coacervo”) dal 2025.
Rapporto disponente–beneficiario Aliquota Franchigia per donazioni (post 1/1/2025) Franchigia per successione (aperta dal 1/1/2025) Regola di cumulo 2025
Coniuge e linea retta (genitori ↔ figli; ascendenti ↔ discendenti) 4% € 1.000.000 per beneficiario € 1.000.000 per beneficiario Autonomia Donazioni pregresse incidono solo sulla franchigia donazioni; non erodono la franchigia in successione (che si applica ex novo).
Fratelli e sorelle 6% € 100.000 per beneficiario € 100.000 per beneficiario Autonomia Franchigie distinte per donazioni e successione (risparmio massimo € 6.000 per ciascuna franchigia).
Altri parenti fino al 4° grado e affini in linea retta/collaterale fino al 3° 6% Nessuna franchigia; niente coacervo successorio.
Altri soggetti (non rientranti nelle categorie precedenti) 8% Nessuna franchigia; niente coacervo successorio.
Persone con disabilità grave (L. 104/1992, art. 3, c. 3) Aliquota del relativo rapporto € 1.500.000 per beneficiario € 1.500.000 per beneficiario Franchigia speciale autonoma per donazioni e per successione; si applica l’aliquota del rapporto.

Regole operative “ex coacervo” — schema pratico di calcolo

Schema pratico: cosa si somma e cosa no, dal 2025.
Ambito Cosa si considera nel calcolo Cosa non si considera Note operative
Donazioni (stessa coppia donante–beneficiario) Donazioni pregresse dal medesimo disponente al medesimo beneficiario per verificare residuo franchigia donazioni. Donazioni a soggetti diversi; future successioni. Se il cumulato supera la franchigia, si tassa la sola eccedenza all’aliquota del rapporto.
Successione (aperta dal 1/1/2025) Attivo ereditario devoluto al beneficiario, al netto di deduzioni/oneri. Donazioni pregresse del de cuius: non erodono la franchigia in successione. La franchigia successione è “nuova” e piena, distinta da quella già usata in donazione.
Trust e vincoli art. 4-bis TUS Trasferimento ai beneficiari: aliquote e franchigie in base al rapporto disponente–beneficiario. Coacervo misto immediato tra trust e successione/donazione (salvo opzione anticipata e regole specifiche). Se i beneficiari non sono individuati: regola cautelativa (aliquota massima senza franchigia) fino all’individuazione.
Esempi lampo. 1) Genitore → figlio: dona € 950.000 (interamente in franchigia donazioni); in successione il figlio avrà un nuovo milione di franchigia. 2) Fratello → fratello: donazione cumulata € 120.000 → imponibile € 20.000 al 6%; in successione separata, nuova franchigia € 100.000.
Per gli immobili, le imposte ipotecaria e catastale restano 2% + 1% (o fisse € 200 + € 200 con “prima casa”). Per aziende/partecipazioni trasferite a coniuge o discendenti operano esenzioni subordinate al mantenimento del controllo/titolarità per cinque anni. Per la tavola sinottica completa si veda la pagina Imposta su successioni e donazioni — Tavola sinottica.

Per una valutazione dell’impatto delle nuove franchigie sulla Sua situazione patrimoniale, lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.

Sintesi informativa basata sul D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 e sul T.U.S. (D.Lgs. 346/1990) come modificato. Non sostituisce la consulenza legale o fiscale personalizzata. Aggiornato: 2025 — Studio Legale Pedrazzoli.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
Partita IVA: 02073100030
Copyright © 2008 - 2026 Pedrazzoli
Torna ai contenuti