Le compagnie assicurative sono tenute a fornire i dati delle polizze vita agli eredi o ai chiamati all'eredità.
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione.
In mancanza di garanzia della conservazione del capitale alla scadenza la polizza "linked" è da considerarsi alla stregua di investimento degli assicurati.