In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante.
La nullità di un patto successorio cosiddetto rinunciativo non comporta la natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate, ma il diritto soggetto a prescrizione, degli eredi alla restituzione della somma versata, in base ai principi dell'indebito oggettivo.