La Cassazione prevede che il diritto di abitazione grava dapprima sulla porzione disponibile e poi sulla quota di riserva del coniuge superstite.
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano gravando in primo luogo sulla porzione disponibile.
Nella divisione ereditaria ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c.
Il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile ed il beneficiario deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.
Ciascun coerede può domandare alla banca il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza.