L'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva.
L'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova.
L'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo pattuito nell'atto notarile.