In tema di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.
Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione.
Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione, nella sola ipotesi di disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato.