Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione mortis causa.
La nullità di un patto successorio cosiddetto rinunciativo non comporta la natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate, ma il diritto soggetto a prescrizione, degli eredi alla restituzione della somma versata, in base ai principi dell'indebito oggettivo.
È da escludere l'esistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione.