Il decreto col quale il Tribunale revoca il provvedimento di autorizzazione alla formazione dell'inventario è reclamabile davanti alla corte d'appello.
L'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione per intero di un bene immobile nella porzione di un condividente che ne abbia fatta esplicita richiesta.
Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.