L'acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
In tema di imposizione del trust, la Cassazione civile ha stabilito che il presupposto d'imposta derivante dall'attribuzione patrimoniale consistente nel bene, svolta a fronte del corrispettivo pagato, si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario.