L'ammissibilità ed i presupposti della rinuncia tacita all'azione di riduzione.
L'azione di simulazione assoluta è proponibile dal creditore della parte alienante, anche se l'avente causa di quest'ultimo abbia trascritto, in data anteriore rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio, il vincolo di destinazione, apposto ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. sul bene compravenduto.
Azione di riduzione e divisione: il momento rilevante per la valutazione dei beni.
L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario ed è strettamente personale.
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può integrare gli estremi di una donazione indiretta alla figlia nominata erede.
Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione.
La tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo del trust è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" bensì dall'azione di riduzione.
L'esercizio dell'azione ex art. 2900 c.c. non è incompatibile con l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità relitta dal debitore.
Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione.
Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione, nella sola ipotesi di disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato.