Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori.
Nel caso di decesso nel corso del procedimento di mediazione il mediatore dovrà dichiarare non luogo a procedere dell’ esperimento.
Il chiamato all'eredità non assume la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione.
Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.