Il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti.
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato alla eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie.
Per il legittimario pretermesso è sufficiente che si sostenga che il valore attivo ad esso pervenuto sia inferiore a quanto gli compete per legge senza che tale operazione debba avvenire in termini aritmetici.