L'assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova.
La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato.