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Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
   
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 Milano Lugano
.Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Milano Lugano
Assistenza strategica in materia di eredità e successioni
Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso.
In tema di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti.
L'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione per intero di un bene immobile nella porzione di un condividente che ne abbia fatta esplicita richiesta.
La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria.
Il concetto di comoda divisibilità di un immobile postula che il frazionamento del bene generi porzioni separate ciascuna delle quali suscettibile di autonomo godimento.
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione.
Ciascun coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario.
Nella divisione ereditaria ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c.
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse.
Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
Avvocato Antonio Pedrazzoli
Partita IVA: 02073100030
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