Nella successione legittima il valore dei diritti ex articolo 540 c.c. , comma secondo, deve essere stralciato dall'asse ereditario, per poi procedere alla divisione.
Il riferimento alla "residenza della famiglia", che consente di ottenere l'agevolazione prima casa, opera solo per i coniugi in comunione legale, mentre non può trovare applicazione all'acquisto del diritto di abitazione operato, in comproprietà, dai coniugi in separazione dei beni.
In tema di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c.
La Cassazione prevede che il diritto di abitazione grava dapprima sulla porzione disponibile e poi sulla quota di riserva del coniuge superstite.
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare".
Non è possibile prevedere la sostituzione del diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. con l'equivalente di una somma di denaro.
Nella divisione ereditaria ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c.