Il pagamento con denaro proprio di un debito ereditario non comporta accettazione di eredità.
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore ivi compreso l'erario .
Nella formazione della massa ereditaria ex articolo 556 c.c. il debito derivante da fideiussione prestata dal de cuius è detraibile se e nella misura in cui sia dimostrata l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilità di esercitare l'azione di regresso.