L'obbligo di collazione incombe anche in capo a colui che subentri come erede all'originario coerede tenuto a collazione.
L'eredità devoluta ai minori non può essere accettata se non col beneficio dell'inventario (art. 471 c. c.) ed ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è improduttiva di effetti giuridici.