L'accettazione espressa dell'eredità
L'accettazione espressa è la manifestazione di volontà con cui il chiamato assume la qualità di erede. Produce effetti irreversibili — non è revocabile né impugnabile per errore — e comporta la responsabilità per i debiti del defunto anche oltre il valore di quanto ricevuto. È per questo che la sua ricorrenza va accertata prima, non dopo: sono molti i casi in cui la si compie inconsapevolmente firmando un modulo.
In questa guida
Cos'è l'accettazione espressa
L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
È nulla la dichiarazione di accettazione sottoposta a condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Si tratta di una manifestazione di volontà diretta a far assumere al chiamato la qualità di erede e a determinare l'acquisto dell'eredità. Richiede la forma scritta — atto pubblico o scrittura privata — ma non richiede formule particolari: ciò che rileva è l'inequivocità della dichiarazione.
Le due modalità
La dichiarazione di accettare
Il chiamato dichiara espressamente di accettare l'eredità. È l'ipotesi più evidente e consapevole.
L'assunzione del titolo di erede
Il chiamato si qualifica come erede in un atto pubblico o in una scrittura privata. Non occorre che dichiari di accettare: basta che si attribuisca quel titolo.
Assumere il titolo di erede significa accettare, anche se non si è mai pronunciata la parola "accetto". Sottoscrivere un documento in cui ci si qualifica come erede del defunto — o in cui tale qualifica è già prestampata accanto al proprio nome — produce l'effetto dell'accettazione.
I caratteri dell'atto
- Irrevocabile: una volta compiuta, l'accettazione non può essere ritirata. Non è più possibile rinunciare all'eredità né accettare con beneficio d'inventario;
- Indivisibile: riguarda l'eredità nel suo complesso. È nulla l'accettazione parziale: non si può accettare l'appartamento del defunto e lasciare il resto dell'asse;
- Non condizionabile: è nulla l'accettazione sottoposta a condizione o a termine. Non si può accettare "a condizione che i debiti risultino inferiori a una certa soglia";
- Retroattiva: gli effetti risalgono al momento dell'apertura della successione, non alla data dell'accettazione;
- Personale: può essere compiuta anche a mezzo di procuratore, purché munito di procura speciale.
Gli effetti dell'accettazione
Acquisto della qualità di erede
Il chiamato subentra nella posizione giuridica del defunto, nei rapporti attivi e passivi trasmissibili.
Confusione dei patrimoni
Il patrimonio ereditario si fonde con quello personale dell'erede: non vi è più separazione tra le due masse.
Responsabilità ultra vires
L'erede risponde dei debiti ereditari anche oltre il valore di quanto ricevuto, con il proprio patrimonio personale.
Perdita delle alternative
Vengono meno tanto la facoltà di rinunciare quanto quella di accettare con beneficio d'inventario.
Il rischio dei moduli bancari e postali
Se non ha ancora deciso se accettare l'eredità, non firmi moduli in banca o alle Poste. La modulistica predisposta dagli intermediari contiene molto spesso una dichiarazione di accettazione espressa, o qualifica il sottoscrittore come erede: si diventa eredi puri e semplici senza averne piena consapevolezza.
Non sono pochi i casi in cui persone del tutto ignare hanno sottoscritto formulari bancari e si sono poi trovate a dover rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio.
La stessa cautela vale al di fuori del contesto bancario. Sono documenti da leggere con attenzione, verificando se contengano l'assunzione del titolo di erede.
- Moduli per lo sblocco di conti correnti, libretti e depositi titoli;
- Richieste di liquidazione di polizze e prodotti finanziari;
- Domande di riscossione di ratei e crediti del defunto;
- Dichiarazioni sostitutive in cui si indica la propria qualità di erede;
- Atti di voltura di immobili, veicoli e utenze;
- Contratti e transazioni conclusi in nome dell'eredità.
Non si torna indietro: l'accettazione non è impugnabile per errore
L'accettazione dell'eredità può essere impugnata quando è effetto di violenza o dolo. Non può impugnarsi per causa di errore.
Chi abbia firmato un modulo senza comprenderne la portata non può liberarsi invocando il proprio errore. L'impugnazione è ammessa solo in presenza di violenza o dolo, cioè di un raggiro attivo — ipotesi difficili da provare e ben diverse dalla semplice disattenzione.
È la ragione per cui la verifica va compiuta prima della sottoscrizione: dopo, i margini si riducono drasticamente.
Cosa si può fare senza accettare
Il chiamato che non abbia ancora deciso conserva poteri significativi, che gli consentono di proteggere il patrimonio ereditario senza compiere atti di accettazione.
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Può altresì compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea.
- Comunicare il decesso a banche, enti previdenziali e gestori di utenze, qualificandosi come chiamato e non come erede;
- Chiedere la documentazione bancaria del defunto ai sensi dell'art. 119 T.U.B., per ricostruire la posizione patrimoniale;
- Richiedere l'apposizione di sigilli o l'inventario a fini conservativi;
- Esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
- Compiere atti di amministrazione temporanea necessari a evitare il deterioramento dei beni.
Minori e soggetti incapaci
Per i minori e per i soggetti sottoposti a misure di protezione l'ordinamento esclude in radice il rischio: l'eredità non può essere accettata se non con beneficio d'inventario, e l'accettazione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
I modi di accettazione a confronto
| Modalità | Come si realizza | Responsabilità per i debiti |
|---|---|---|
| Espressa | Dichiarazione o assunzione del titolo di erede in atto pubblico o scrittura privata | Illimitata, anche oltre il valore dei beni |
| Tacita | Compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare | Illimitata, anche oltre il valore dei beni |
| Con beneficio d'inventario | Dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere, seguita dall'inventario nei termini | Limitata al valore dei beni ricevuti |
| Presunta per decadenza | Mancata redazione dell'inventario nei termini da parte del chiamato nel possesso dei beni | Illimitata, anche oltre il valore dei beni |
Si veda anche la pagina dedicata all'accettazione tacita, che riguarda i comportamenti concludenti.
La trascrizione dell'accettazione
Quando nell'asse vi sono beni immobili, l'accettazione va trascritta nei registri immobiliari per rendere opponibile ai terzi l'acquisto e per assicurare la continuità delle trascrizioni. Ai fini della trascrizione occorre un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Domande frequenti
Posso accettare solo una parte dell'eredità?
No. L'accettazione parziale è nulla: riguarda necessariamente l'eredità nel suo complesso. Non è possibile accettare un immobile e lasciare il resto dell'asse, compresi i debiti.
Ho firmato un modulo in banca: ho accettato l'eredità?
Può essere. La modulistica degli intermediari contiene spesso una dichiarazione di accettazione o qualifica il sottoscrittore come erede. Occorre esaminare il documento firmato per stabilirlo.
Posso tornare indietro se non avevo capito?
No. L'accettazione non è impugnabile per errore: è ammessa solo in caso di violenza o dolo. La verifica va quindi compiuta prima di firmare.
Che differenza c'è tra accettazione espressa e tacita?
L'espressa richiede una dichiarazione scritta o l'assunzione del titolo di erede in un atto; la tacita deriva dal compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare. Gli effetti sono i medesimi.
Entro quando si può accettare?
Entro dieci anni dall'apertura della successione. Il termine può essere abbreviato su iniziativa di chi vi abbia interesse, mediante ricorso al giudice per la fissazione di un termine.
Se ha ricevuto moduli da sottoscrivere e non ha ancora definito la Sua posizione, o se teme di aver già compiuto atti di accettazione, la verifica è urgente. Lo Studio è a disposizione per una valutazione preliminare online o per un incontro riservato in studio.