SOSTITUZIONE ORDINARIA – ART. 688 C.C.
Art. 688 del Codice Civile - Casi di sostituzione ordinaria
1. Il testatore può sostituire all' erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l' eredità.
2. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
FORMULA
Istituisco erede universale mia moglie Mevia (Nome Cognome) nata a il residente in via numero .
Per il caso che mia moglie Mevia non possa o non voglia accettare l'eredità le sostituisco Claudia (Nome Cognome) nata a il residente in via numero .
E’ possibile prevedere anche ulteriori sostituzioni a quella prospettata non essendovi alcun limite di legge.
COMMENTO
La formula in esame prevede un caso tipico di sostituzione ereditaria, in cui il testatore istituisce come erede universale sua moglie Mevia e, nel caso in cui quest'ultima non possa o non voglia accettare l'eredità, le sostituisce Claudia. La disposizione è in perfetta armonia con quanto previsto dall'art. 688 del Codice Civile, il quale stabilisce che il testatore ha la facoltà di sostituire un altro erede al primo nel caso in cui il primo erede non possa o non voglia accettare l'eredità.
La seconda parte dell'art. 688 stabilisce inoltre che, se il testatore ha disposto solo per uno dei due casi (non possa o non voglia accettare l'eredità), si presume che egli si sia voluto riferire anche all'altro caso, a meno che non emerga una sua diversa volontà. La formula in esame sembra coprire entrambi i casi, evitando così qualsiasi ambiguità interpretativa.
Infine, la formula evidenzia la possibilità di prevedere ulteriori sostituzioni, in linea con la libertà testamentaria garantita dalla legge. L'articolo 688 non pone limiti al numero di sostituzioni possibili, consentendo al testatore una significativa flessibilità nel determinare l'asse ereditario.
In conclusione, la formula risulta essere ben strutturata, coprendo le varie eventualità previste dall'art. 688 del Codice Civile e lasciando spazio per ulteriori sostituzioni ereditarie, conformemente alle disposizioni di legge.