Vai ai contenuti

Sostituzione ordinaria - Avvocato Pedrazzoli

Salta menù

Antonio Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

Avv. Antonio Pedrazzoli

Antonio Pedrazzoli

Avvocato per Eredità e Successioni

Salta menù

Avvocato per Eredità e Successioni

Milano - Torino - Novara

Avvocato per Eredità e Successioni

Milano - Piazza Castello 1

Torino - Corso Re Umberto 97

Milano - Torino - Novara

Formulario Civile Online
Salta menù
Salta menù
Antonio Pedrazzoli
Salta menù
Salta menù
Avv. Antonio Pedrazzoli
Avvocato per Eredità e Successioni
Antonio Pedrazzoli
Avvocato per Eredità e Successioni
Milano, Piazza Gae Aulenti n.1
Milano - Piazza Castello 1
Novara, Rotonda Massimo d'Azeglio n. 11
Milano, Piazza Gae Aulenti n. 1
Formulario Civile Online
Torino - Corso Re Umberto 97
Novara, Rotonda Massimo d'Azeglio n. 11

SOSTITUZIONE ORDINARIA – ART. 688 C.C.

Art. 688 del Codice Civile - Casi di sostituzione ordinaria
1. Il testatore può sostituire all' erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l' eredità.
2. Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

FORMULA
Istituisco erede universale mia moglie Mevia (Nome Cognome) nata a      il       residente in             via             numero       .
Per il caso che mia moglie Mevia non possa o non voglia accettare l'eredità le sostituisco Claudia (Nome Cognome) nata a      il       residente in             via             numero       .
E’ possibile prevedere anche ulteriori sostituzioni a quella prospettata non essendovi alcun limite di legge.

COMMENTO
La formula in esame prevede un caso tipico di sostituzione ereditaria, in cui il testatore istituisce come erede universale sua moglie Mevia e, nel caso in cui quest'ultima non possa o non voglia accettare l'eredità, le sostituisce Claudia. La disposizione è in perfetta armonia con quanto previsto dall'art. 688 del Codice Civile, il quale stabilisce che il testatore ha la facoltà di sostituire un altro erede al primo nel caso in cui il primo erede non possa o non voglia accettare l'eredità.
La seconda parte dell'art. 688 stabilisce inoltre che, se il testatore ha disposto solo per uno dei due casi (non possa o non voglia accettare l'eredità), si presume che egli si sia voluto riferire anche all'altro caso, a meno che non emerga una sua diversa volontà. La formula in esame sembra coprire entrambi i casi, evitando così qualsiasi ambiguità interpretativa.
Infine, la formula evidenzia la possibilità di prevedere ulteriori sostituzioni, in linea con la libertà testamentaria garantita dalla legge. L'articolo 688 non pone limiti al numero di sostituzioni possibili, consentendo al testatore una significativa flessibilità nel determinare l'asse ereditario.
In conclusione, la formula risulta essere ben strutturata, coprendo le varie eventualità previste dall'art. 688 del Codice Civile e lasciando spazio per ulteriori sostituzioni ereditarie, conformemente alle disposizioni di legge.



Avvocato Antonio Pedrazzoli
Partita IVA: 02073100030
Copyright © 2008 - 2024 Pedrazzoli
Torna ai contenuti