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Legato in sostituzione di legittima con facoltà di supplemento - Avvocato Pedrazzoli

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LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA CON FACOLTA’ DI CHIEDERE IL SUPPLEMENTO – ART. 551 C.C.


Art. 551 del Codice Civile - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA
1. Se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
2. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
3. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l' eccedenza il legato grava sulla disponibile.

FORMULA
Lego a mio figlio Carlo, in sostituzione della legittima con espressa attribuzione della facoltà di chiedere il supplemento, il diritto di piena proprietà della mia villa sita in Santa Margherita Ligure alla via Ammiraglio Nelson n. 71.

COMMENTO
La formula del legato in questione è particolarmente interessante perché prevede un legato in "sostituzione della legittima" con un'aggiunta specifica: l'attribuzione della "facoltà di chiedere il supplemento" a favore del legittimario, in questo caso, Carlo. Questa specifica si allinea con la disposizione del secondo comma dell'Art. 551 del Codice Civile italiano, che esclude la perdita del diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il testatore l'abbia espressamente attribuito al legittimario.
In sostanza, se Carlo decide di accettare questo legato specifico — il diritto di piena proprietà della villa — egli avrebbe comunque la possibilità di chiedere un "supplemento" se il valore del legato fosse inferiore alla sua quota legittima. In questo modo, il testatore offre una maggiore flessibilità e protezione al legittimario, che può scegliere la soluzione più vantaggiosa per sé.
Questa clausola rende il legato più flessibile e potrebbe essere vista come un tentativo del testatore di fare una disposizione che è al tempo stesso generosa e giusta, tenendo in considerazione le potenziali fluttuazioni del valore degli assets e delle circostanze personali che potrebbero emergere in futuro.
Va notato che il legato graverà sulla "porzione indisponibile" della quota ereditaria, come specificato dal terzo comma dell'Art. 551, a meno che il valore del legato non superi quello della legittima, nel qual caso l'eccedenza graverà sulla "porzione disponibile" dell'eredità.




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